Premesso che:
- è pervenuta presso questo Comune tramite il portale telematico SUAP la comunicazione di “trasferimento autorizzazione per noleggio con conducente” di Tizio (che si dichiarava titolare a seguito di successione “mortis causa”) di n. 2 licenze rilasciata da questo Ente, alla ditta “Caio, con sede operativa in un altro Comune;
- Il SUAP ha proceduto all’annullamento della suddetta pratica, in quanto il sig. Tizio, pur risultando unico erede, risultava privo dei requisiti previsti dalla legge per assumere la titolarità dell’autorizzazione di noleggio con conducente e pertanto non titolato a trasferire a terzi alcuna licenza;
- successivamente, il Sig. Tizio ha formulato apposita istanza formale al Sindaco, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento a terzi delle licenze in questione, invocando Il comma 2, art. 9 della Legge quadro n. 21 del 15/01/1992, che stabilisce che: “l’autorizzazione o la licenza possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti”;
Orbene, detta istanza risultava carente dell’elemento fondamentale: non indicava, infatti, la ditta a cui trasferire le licenze di noleggio con conducente ereditate a seguito di successione “mortis causa” dal sig. Tizio, ma esplicita solamente la volontà di voler trasferire a terzi.
Inoltre, ai fini dell’autorizzazione sindacale, nella valutazione dei requisiti del soggetto designato dall’erede, occorre considerare la normativa sopravvenuta? (successiva alla predetta istanza di dicembre) che ha disposto tra l’altro:
“La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o Area Metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione …” (Decreto Legge n. 143 del 29/12/2018 che ha modificato, tra l’altro, l’art. 3, comma 1 della L. 15/01/1992 n. 21).
In conclusione, al fine di un benevolo accoglimento da parte del Sindaco, sarà necessario che la stessa sia integrata con la designazione dei soggetti terzi in possesso dei requisiti di legge sopravvenuti o di quelli posseduti dagli stessi al momento dell’inoltro dell’istanza?
Infine, che forma deve avere l’atto autorizzatorio del Sindaco, quali elementi essenziali deve contenere e se lo stesso deve essere sottoscritto anche dal Responsabile SUAP?
Grazie mille.
Noleggio con conducente (NCC): nuove norme nella L. 12/2019 - 13 febbraio 2019
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Nuovo Codice del Commercio - Taxi/NCC - 7 marzo 2019 (formazione)
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Nuovo Codice del Commercio in Toscana (L.R. 62/2018): approfondimenti
7/3/2019 - Parte 1: ore 09.30-13.00
Noleggio con conducente, senza conducente, rimessaggi e taxi
7/3/2019 - Parte 2: ore 14.00-17.30
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