Buongiorno, una curiosità per capire meglio l'art.19 L.241/90. Se un'attività è già iniziata (attività temporanea di somministrazione ), la SCIA trasmessa presenta irregolarità (evidenziate sia da parte del Suap che della PM) e l'organizzatore è invitato a conformare l'attività iniziata per ben 3 volte perché la conformazione non è mai stata completa , fino a quante volte l'organizzatore può ancora essere invitato a conformare? Grazie.
riferimento id:48596
Buongiorno, una curiosità per capire meglio l'art.19 L.241/90. Se un'attività è già iniziata (attività temporanea di somministrazione ), la SCIA trasmessa presenta irregolarità (evidenziate sia da parte del Suap che della PM) e l'organizzatore è invitato a conformare l'attività iniziata per ben 3 volte perché la conformazione non è mai stata completa , fino a quante volte l'organizzatore può ancora essere invitato a conformare? Grazie.
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1 e poi si dichiara inefficace e comunque si sanziona con sanzione pecuniaria perchè nelle more della conformazione se non ha i requisiti può proseguire ma si becca la sanzione pecunairia, anche tutti i giorni!
Quale sanzione e chi deve irrogarla?
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Quale sanzione e chi deve irrogarla?
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L.R. 62/2018 art. 114 comma 2
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2018-11-23;62&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Ok. Un'ultima precisazione.
Visto che le reiterate istanze di conformazione riguardano particolarmente il certificato di conformità dell'impianto elettrico (una volta trasmesso per un locale diverso da quello in cui avviene la somministrazione, un'altra volta trasmesso con l'indicazione di un committente che non è quello attuale che ha inoltrato la SCIA ecc.), è comunque possibile applicare la sanzione art.114/2 c riferita all'art.52 (attività temporanea)?
Ok. Un'ultima precisazione.
Visto che le reiterate istanze di conformazione riguardano particolarmente il certificato di conformità dell'impianto elettrico (una volta trasmesso per un locale diverso da quello in cui avviene la somministrazione, un'altra volta trasmesso con l'indicazione di un committente che non è quello attuale che ha inoltrato la SCIA ecc.), è comunque possibile applicare la sanzione art.114/2 c riferita all'art.52 (attività temporanea)?
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Il 19 comma 3 si applica per mancanza di requisiti non per mancanza di documentazione (o errata presentazione).
Se il certificato di conformità lo si ritiene documento essenziale la scia è IRRICEVIBILE senza questo! Non si fa conformazione.
Quindi, poiché il Suap ha chiesto le conformazioni, non è corretto procedere con la sanzione art.114/2 ...è così?
???
Quindi, poiché il Suap ha chiesto le conformazioni, non è corretto procedere con la sanzione art.114/2 ...è così?
???
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In caso di richiesta di conformazione puoi sanzionare SOLO se accerti che l'attività è esercitata senza requisiti.
Serve una verifica de facto ...