Data: 2012-04-27 11:11:07

dichiarazione mendace

A seguito di verifica presso l'Agenzia delle entrate, è emerso che quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/00, di avvenuta registrazione dell'atto di cessione di azienda ambulante con posteggio nel mercato settimanale,
non è risultato veritiero.
Ora, a prescindere dalla denuncia all'utorità competente per dichiarazione falsa, devo revocare anche l'autorizzazione? Potrebbe l'interessato provvedere a registrarlo adesso?
Come procedo?

Saluti e buon 1° maggio

riferimento id:4856

Data: 2012-04-27 12:43:22

Re:dichiarazione mendace


A seguito di verifica presso l'Agenzia delle entrate, è emerso che quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/00, di avvenuta registrazione dell'atto di cessione di azienda ambulante con posteggio nel mercato settimanale,
non è risultato veritiero.
Ora, a prescindere dalla denuncia all'utorità competente per dichiarazione falsa, devo revocare anche l'autorizzazione? Potrebbe l'interessato provvedere a registrarlo adesso?
Come procedo?

Saluti e buon 1° maggio
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Secondo me la richiesta di autocertificazione dell'avvenuta registrazione NON è corretta.
La registrazione dell'atto infatti è dovuta entro 20 giorni

D.P.R. 26-4-1986 n. 131 - Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Art. 13  Termini per la richiesta di registrazione
[1]  La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3–bis, entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero

Pertanto al momento della comunicazione di subingresso detto termine potrebbe non essere decorso.
Inoltre detta registrazione è a carico del NOTAIO

D.P.R. 26-4-1986 n. 131
Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 99, S.O.
(commento di giurisprudenza)

Art. 10  Soggetti obbligati a richiedere la registrazione


[1]  Sono obbligati a richiedere la registrazione:
a)  le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;
b)  i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
c)  i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
d)  gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15;
d-bis)  gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’ articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. (6)
(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 46, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.


Per approfondimenti:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Guide+Fiscali/Guide+anni+precedenti/Guide+fiscali+2008/Annuario+2008+guida/7_La_registrazione_degli_atti.html
http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=962

Quindi consiglio di archiviare tutto!

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