Data: 2012-04-27 10:21:36

Attività di soccorso stradale, trasporto conto terzi e custodia giudiziaria

Chiedo quali siano gli enti competenti ad autorizzare le attività di "soccorso stradale", "trasporto conto terzi" e "custodia giudiziaria" e se eventualmente,  tali fattispecie passino per il Suap. Ringrazio anticipatamente per i chiarimenti richiesti

riferimento id:4855

Data: 2012-04-27 12:52:33

Re:Attività di soccorso stradale, trasporto conto terzi e custodia giudiziaria


[color=red]soccorso stradale,[/color]
Vedi la risposta: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=770.msg1854#msg1854

[color=red]trasporto conto terzi[/color]
Per il trasporto di merci conto terzi:
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2055

[color=red]custodia giudiziaria
[/color]
Occorre autorizzazione della Prefettura. Per ulteriori info vedi: http://www.altalex.com/index.php?idnot=43251

Sono tutte procedure di competenza SUAP in quanto svolte da imprenditore.

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Data: 2012-04-27 14:22:00

Re:Attività di soccorso stradale, trasporto conto terzi e custodia giudiziaria

Io non capisco. Ma come dovrebbero possono passare  per il Suap se non esiste un'apposita modulistica e poi, dalla normativa citata (per es. la circolare del Ministero dei trasporti per l'autorizzazione al trasporto conto terzi) prevede addirittura una specifica modulistica per le domande da presentare all'UMC? Quale dovrebbe essere il ruolo del Suap?

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Data: 2012-04-28 04:50:41

Re:Attività di soccorso stradale, trasporto conto terzi e custodia giudiziaria


Io non capisco. Ma come dovrebbero possono passare  per il Suap se non esiste un'apposita modulistica e poi, dalla normativa citata (per es. la circolare del Ministero dei trasporti per l'autorizzazione al trasporto conto terzi) prevede addirittura una specifica modulistica per le domande da presentare all'UMC? Quale dovrebbe essere il ruolo del Suap?
[/quote]

Potrei allora dirti: come è possibile che le procedure di prevenzione incendi passino dal SUAP se la modulistica ministeriale le intesta ai VVF, e quelle sugli scarichi alla Provincia, e quelle sulle strutture sanitarie alla Regione e quelle edilizie all'ufficio edilizia?

Il DPR 160/2010 prevede la competenza SUAP ogni volta che una impresa o un professionista deve attivare una procedura amministrativa A PRESCINDERE dall'ente che ha competenza su quello specifico procedimento in base alla norma di settore.
Poi non ti nascondo che molti SUAP rifiutano (o non sanno di dover gestire) le procedure in questione o altre che, però, occorre dirlo, ricadono comunque nel campo di applicazione del DPR 160.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0183) (GU n.229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 227 )

    Art. 2


                Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  38,  comma  3,  del
decreto-legge, e' individuato il SUAP quale unico  soggetto  pubblico
di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che  abbiano  ad
oggetto l'esercizio di  attivita'  produttive  e  di  prestazione  di
servizi,  e  quelli  relativi  alle  azioni  di  localizzazione,
realizzazione,  trasformazione,  ristrutturazione  o  riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o riattivazione delle
suddette attivita', ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59.

                          Art. 4


                Funzioni e organizzazione del SUAP

  1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica  e
tempestiva in luogo  degli  altri  uffici  comunali  e  di  tutte  le
amministrazioni pubbliche comunque coinvolte  nel  procedimento,  ivi
comprese    quelle    preposte    alla    tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'.
  2. Le comunicazioni al richiedente  sono  trasmesse  esclusivamente
dal SUAP; gli altri uffici comunali e  le  amministrazioni  pubbliche
diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono
trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta,  pareri  o
atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque  denominati  e
sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le
domande,  gli  atti  e  la  documentazione  ad  esse  eventualmente
presentati, dandone comunicazione al richiedente.

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