Data: 2019-02-07 08:48:00

Subingresso AA.PP. Durc non Regolare

Salve,
è pervenuta una Scia per subingresso di posteggio nel mercato. Dalla verifica sulla regolarità contributiva è emerso che il subentrante ha il Durc regolare mentre il cedente no.
Devo fare una richiesta di regolarizzazione della Scia ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 che prevede il termine di 30 giorni per la regolarizzazione ed in caso di mancata regolarizzazione il divieto di prosecuzione dell'attività.
Oppure devo fare  l'avvio di procedimento all'operatore cedente che prevede il termine di 180 giorni per regolarizzare la propria posizione.
In quest'ultimo caso la Scia che iter segue.
Grazie

riferimento id:48534

Data: 2019-02-08 17:36:25

Re:Subingresso AA.PP. Durc non Regolare

La SCIA nel tuo caso è regolare e procedibile. Diciamo che la SCIA è un mezzo di trasporto di informazioni nella forma delle dichiarazioni sostitutive + eventuali asseverazioni.

Quello che hai riscontrato non è la irregolarità della SCIA ma l’assenza dei requisiti, in capo al soggetto, previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività. Quindi devi indicare il privato che acquisisca, entro un dato termine, i necessari requisiti per lo svolgimento dell’attività. Ho fatto questa premessa per essere precisi nei confronti dei lettori del forum.

Differentemente dalla LR 28/05 (ho visto dalla tua mail che sei Toscana), la LR 62/2018 è coordinata con la legge 241/90. La legge 62/2018 non prevede più la sospensione dell’attività ma la decadenza delle abilitazioni se il soggetto non si regolarizza entro 180 gg.

Allo stesso modo il comma 3 dell’art. 9 della legge 241/90 dispone che in caso di accertata carenza dei requisiti previsti dalla legge, il comune qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine NON INFERIORE a trenta giorni (quindi maggiore di 30 o più giorni) per l'adozione di queste ultime.

Ai sensi dello stesso comma 3 della legge 241/90 citato, la sospensione dell’attività in attesa di regolarizzazione può essere disposta solo in casi espressamente previsti, fra i quali non rientra l’assenza di DURC regolare (qui la coerenza con la legge regionale che non prevede più la sospensione)

In questo caso, dal combinato disposto delle due norme (statale e regionale) il termine NON INFERIORE a 30 gg sarà pari a 180 gg decorrenti dall'esito negativo della verifica. In pratica farai una sorta di avvio procedimento atto alla decadenza delle posizioni abilitative che produrrà i frutti decorsi 180 gg. Il procedimento di decadenza si interromperà se interverrà la regolarizzazione entro il termine.

Per concludere aggiungo che il subingresso non è sottoposto nemmeno a SCIA ma a mera comunicazione. Diaciamo che per prassi si applicano le stesse regole della SCIA ma sul punto, volndo, ci sarebbe da approfondire. In ogni caso non preoccuparti e vai avanti come indicato sopra.

riferimento id:48534

Data: 2019-03-19 08:26:15

Re:Subingresso AA.PP. Durc non Regolare

Buongiorno,
anche a me è capitato un caso analogo, quindi ho fatto l'avvio del procedimento per la decadenza se non regolarizza entro 180 giorni. Senza sospensione: mi confermate che questo significa che l'operatore può continuare a partecipare al mercato?
Tuttavia l'art. 44 della legge prevede che "La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva" (fra l'altro, in virtù di questo articolo, la polizia municipale effettua un controllo sul Durc sia per gli spuntisti sia per gli operatori a posto fisso): è possibile quindi far partecipare al mercato l'operatore non in regola (purchè gli sia stato fatto l'avvio del procedimento)?
grazie per l'aiuto!

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