Buongiorno.
Da un soggetto interessato ad essere autorizzato ad eseguire massaggi massofisioterapici, mi è stato richiesto che tipo di domanda e/o comunicazione deve essere inoltrata al Comune.
Non so assolutamente cosa rispondere.
Ho cercato di documentarmi e ho scoperto che il "massofisioterapista" è un professionista sanitario che svolge le terapie di massaggio sia come libero professionista che in collaborazione dei medici in ambito pubblico o privato.
Il Ministero della Salute riconosce il titolo di massofisioterapista conseguito presso Istituti regolarmente autorizzati dalla Regione.Si consegue e siamo abilitati alla professione, discutendo una Tesi al termine di un triennio presso Scuole di formazione professionale regionali.
Tale attività non rientra tra quelle di estetica.
Qual'è la normativa di riferimento? Cosa devo rispondere?
Aiuto!
Con l'occasione, cari saluti.
Lorella Zanaboni
Buongiorno.
Da un soggetto interessato ad essere autorizzato ad eseguire massaggi massofisioterapici, mi è stato richiesto che tipo di domanda e/o comunicazione deve essere inoltrata al Comune.
Non so assolutamente cosa rispondere.
Ho cercato di documentarmi e ho scoperto che il "massofisioterapista" è un professionista sanitario che svolge le terapie di massaggio sia come libero professionista che in collaborazione dei medici in ambito pubblico o privato.
Il Ministero della Salute riconosce il titolo di massofisioterapista conseguito presso Istituti regolarmente autorizzati dalla Regione.Si consegue e siamo abilitati alla professione, discutendo una Tesi al termine di un triennio presso Scuole di formazione professionale regionali.
Tale attività non rientra tra quelle di estetica.
Qual'è la normativa di riferimento? Cosa devo rispondere?
Aiuto!
Con l'occasione, cari saluti.
Lorella Zanaboni
[/quote]
Per l'esercizio professionale dell'attività NON OCCORRE alcuna autorizzazione.
Se l'attività viene svolta nell'ambito di una struttura sanitaria occorrerà la relativa autorizzazione.
Se l'attività, al di là del nome, ha finalità estetica, si applica la relativa disciplina.
Vedi anche: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1576.msg3709#msg3709
MASSOFISIOTERAPISTI: PER L’ESENZIONE “OCCHIO” ALLA DATA DEL DIPLOMA
Richiamando precedenti risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 70/2007 e n. 96/2012), la CTP lombarda ha precisato come del regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72, non possono beneficiarne i massofisioterapisti in possesso di titolo formativo di durata biennale conseguito prima del 17 Marzo 1999, corrispondente alla data di entrata in vigore della Legge n. 42/99, che ha equiparato i diplomi di massofisioterapia triennali alle lauree in fisioterapia di durata triennale.
http://www.fiscoediritto.it/ctp/massofisioterapisti-per-lesenzione-occhio-alla-data-del-diploma/