Buona sera,
Tizio ha inviato al Suap la SCIA per una C.A.V..
La SCIA, dopo istruttoria, è stata comunicata agli enti.
Dopo qualche giorno, arriva una comunicazione da parte della USL dove scrivono che gli elaborati grafici prodotti "non riportano tutte le informazioni necessarie per consentire le verifiche di competenza.....", richiedono delle integrazioni da produrre entro 30 giorni, pena il divieto di prosecuzione dell'attività ecc.....
La richiesta di integrazione viene inviata dal Suap a Tizio.
Tizio non produce nessuna integrazione.
Trascorso abbondantemente il termine stabilito, la USL invia una lettera al SUAP scrivendo:
"in data ...... sono state rilevate le seguenti carenze dei requisiti e/o dei presupposti di legge,
comunicate con nota prot. n. ..........., come di seguito riportate:
◦ L'unità abitativa non viene utilizzata in maniera unitaria per il soggiorno dei turisti in quanto una delle
camere risulta esclusa dall'attività ricettiva e lasciata nella disponibilità della proprietà. Tale modalità
gestionale appare incompatibile con l'esercizio delle strutture ricettive di “case e appartamenti per
vacanze”.
◦ Gli elaborati grafici presentati non riportano tutte le informazioni necessarie per consentire le verifiche di
competenza di questa amministrazione ed in particolare non sono indicate le altezze e i rapporti
aeroilluminanti di tutti i locali. Dalle indicazioni riportate, risulta comunque che alcune camere hanno
altezza media inferiore a 2,70 mt.
• Ad oggi questa struttura non risulta avere avuto riscontro in merito a quanto a suo tempo rilevato e
comunicato.
Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, si ritiene che l'attività debba intendersi vietata.
In attesa di ricevere copia dei provvedimenti adottati, Distinti Saluti."
Il Suap comunica a Tizio (e, p.c. agli enti interessati), la comunicazione di inefficacia del titolo abilitativo.
In seconda battuta, Tizio presenta una nuova SCIA di CAV, dove viene specificato di aver eliminato alcune delle carenze richieste e che l'immobile dove verrà svolta l'attività, ha l'abitabilità di civile abitazione.
Il SUAP, dopo istruttoria, invia l'avvio attività della struttura ricettiva agli enti terzi.
Trascorso alcuni giorni arriva un'altra lettera da parte della USL, questa volta non è una richiesta di integrazioni, ma scrivono:
"A seguito dell'istruttoria formale effettuata sulla comunicazione inoltrata è emerso quanto segue:
• La presente Istruttoria si riferisce all’Unità abitativa dislocata al piano terra e piano primo del podere ..... nella quale le camere presenti ed un locale ad uso comune presentano
rapporti aero/illuminanti ampiamente inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente di
settore per le strutture ricettive ivi compreso le deroghe concesse dal Regolamento Edilizio Comunale per gli immobili ricompresi nel patrimonio edilizio storico – Alcuni locali presentano altezze medie inferiori ai minimi previsti dalle medesime normative.
Per quanto sopra si ritiene che l'interessato NON possa attivare l'attività ricettiva in questione stante le carenze rilevate, salvo la realizzazione di successivi interventi atti a conformare la struttura ai requisiti e presupposti di legge sopra indicati.
La documentazione attestante l'eliminazione delle carenze sopra rilevate dovrà essere trasmessa al SUAP del comune di appartenenza, il quale la dovrà inoltrare a questo ufficio, facendo riferimento al numero ID Pratica in oggetto indicato.
Restano salvi ulteriori o diverse valutazioni in merito ai requisiti tecnico – edilizi di competenza di altri enti".
Al che, considerata la lettera della USL, in particolare dove dice che i rapporti aeroilluminanti sono ampiamente inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente di settore per le strutture ricettive ivi compreso le deroghe concesse dal regolamento Edilizio, e quindi non conformabili con una richiesta integrazioni, abbiamo inviato una lettera a Tizio, a firma del Responsabile del SUAP, per l'inefficacia della SCIA.
Specificando che per l'apertura dovrà essere inoltrata una nuova SCIA.
Tizio ha fatto ricorso al Capo dello Stato, citando il Comune e la USL.
Dalle carte presso l'ufficio tecnico del Comune è emerso che in quell'immobile era stata data l'abitabilità alla firma del Responsabile dell'Urbanistica, tra l'altro, dietro parere positivo della USL, nel lontano 1997.
Tizio, prima di presentare ricorso, era stato a parlare alla USL.
Il Dirigente della USL ha confermato che, essendo le misure delle stanze e delle finestre ampiamente al disotto delle misure minime consentite, senza prima eseguire dei lavori edili, anche dietro presentazione di nuova SCIA, la USL invierà nuovamente parere negativo al Comune.
In questo caso, se le planimetrie allegate alla nuova SCIA (dopo riscontro formale del SUAP con l'Uff. Tecnico), risultassero identiche a quelle presentate nel 1997, dove l'immobile aveva l'autorizzazione all'abitabilità e la USL rinviasse comunque una lettera di diniego al SUAP (tipo quella sopra), come dovremmo comportarci?
Possiamo non considerare la lettera della USL e comunque dichiarare la SCIA valida?
Qual'è l'iter corretto da eseguire?
La LR 62/2018 non prevede che tu debba mandare alla ASL la SCIA per strutture ricettiva, è previsto l’invio al comune capoluogo. In ogni caso, per richiedere obbligatoriamente degli allegati occorre adempiere a quanto indicato dal d.lgs. n. 126/2016, se non hai adempiuto non puoi chiedere e, comunque, vedrei difficile indicare la norma ai sensi della quale occorre allegare le planimetrie. L’art. 60 della LR 86/2016 dispone: [i]La SCIA [b]attesta[/b] l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia[/i]
Riporto parte del d.lgs. n. 126/2016
[i]1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali.
2. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli di cui al comma 1 ([b]NDR sono quelli previsti dalla C.U. – ancora non sono stati previsti quelli per le strutture ricettive[/b]). In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'amministrazione procedente[b] ovvero fino all'adozione dei moduli di cui al comma 1[/b], le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese,[b] necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione[/b].[/i]
In ogni caso, se ritieni la SCIA carente di un elemento necessario devi comunicare la NON RICEVIBILITA’. La SCIA non si integra: o intervieni nei 60 gg (termine perentorio) perché hai riscontrato la coerenza dei requisiti previsti dalla legge oppure diventa un provvedimento di secondo grado molto difficile da adottare. Mi riferisco ai requisiti reali/sostanziali per l’esercizio dell’attività (es. non è una civile abitazione, non ci sono le misure, non c’è l’agibilità, non ci sono i requisiti morali, ecc.) non ai contenuti della SCIA.
Detto questo, a futura memoria, il SUAP deve verificare quello che la legge prevede come obbligatorio:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) i requisiti previsti dal regolamento.
Quindi, la domanda è: ai sensi della normativa urbanistica comunale quella unità abitativa ha l’agibilità della civile abitazione? Il controllo lo fai tramite il servizio competente comunale. Puoi chiedere conforto anche alla ASL ma credo che la stessa non possa che eseguire un controllo in loco entro i 60 gg al fine di giudicare le condizioni di salubrità e, al caso, richiedere un provvedimento motivato di divieto prosecuzione attività per la tutela della salute pubblica.
Per il resto è difficile rispondere sul forum ad una questione del genere. Se il ricorso è stato presentato puoi annullare il provvedimento in autotutela e e reputare l'attività conforme alla legge (se ritieni che l’agibilità ci sia). In questo modo viene meno l’oggetto del contendere.
Rammenta che la SCIA è valida, in base alla SCIA valida (quindi ricevibile) hai riscontrato o meno i requisiti necessari dell'attività. Alla fine che cosa dice il servizio urbanistica?
Magari puoi contattare in privato per altri dettagli