Salve,
ci è arrivato l'esito di un controllo su un agriturismo da parte della Regione. Dal controllo è emerso un esito negativo della verifica del rispetto della normativa relativa alle barriere archittetoniche. Chiedono al Comune una conferma di tale verifica, trascorsi dieci giorni senza risposta, oppure a seguito di conferma negativa, provvederanno a confermare definitivamente l'esito negativo del controllo.
La nota della Regione è stata trasmessa all'ufficio edilizia che farà le sue verifiche. La domanda è, in caso di conferma dell'esito negativo, relativamente all'attività agrituristica, che tipo di provvedimenti dobbiamo adottare?
Grazie
Saluti
Sulle barriere architettoniche la regione ha prodotto delle disposizioni non molto comprensibili.
Art. 25, comma 4 della LR 30/03 (vedi anche commi 6 e 7):
[i]4. L’esercizio dell’attività agrituristica può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agrituristica non si sono adeguate entro i termini di cui all’articolo 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80.
[/i]
L’art. 30, comma 5 della LR 80/2009 dispone:
L[i]e strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore dell’articolo 3, comma 2 bis e dell’articolo 18, comma 7, [/i]([b]NDR 15/04/2010[/b]) [i]come modificati dalla presente legge, provvedono ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi.[/i]
Le nuove disposizioni sono quelle in merito a:
- segnaletica per locali non destinati ad agriturismo o agricole
- eliminazione barriere architettoniche anche con opere provvisionali
vedi poi l’art. 18, comma 7
[i]Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13), con opere provvisionali.[/i]
L’obbligo, per le nuove strutture, è già insito nella normativa di settore. La legge regionale dispone quello che è già cogente in base alla legge n. 13/89, così come attuata dal DM n. 236/1989.
Gli agriturismi sono assimilati alle strutture ricettive in senso stretto (lo stesso DM n. 236/1989 parla di strutture ricettive e pararicettive - vedi allegato A e descrizione all’art. 5, comma 3). La legge statale sull’agriturismo (n. 96/2006), ugualmente impone l’adeguamento anche con opere provvisionali. Sul punto vedi anche la LR n. 65/2014, in particolare gli articoli 71 e 135.
Per come è scritta la norma regionale pare che in ogni caso (parlo di strutture esistenti) occorra l’abbattimento delle barriere architettoniche a prescindere dal fato o meno che il fabbricato sia o non sia da adeguare ai sensi della normativa statale. La norma statale prevede l’adeguamento in caso di ristrutturazione o cambio d’uso (in sintesi). La questione, comunque, sarà verificata dal Comune di concerto con la Regione, magari poi ci dirai come agisce la regione in questi casi.
Dal lato sanzioni la norma regionale dispone in modo possibilista: il comune PUO’ sospendere l’attività. Non abbiamo mai compreso quali siano i fattori da considerare nell’attuare questa possibilità. E’ a discrezione del comune. La sospensione si applica per il mancato adeguamento delle strutture esistenti.
A questo puoi aggiungere la sanzione amministrativa generica di cui all’art. 24, comma 5, lett. d), questo a prescindere dall'esistenza o meno al 2010
Mi inserisco nel post visto che anche a noi è capitata la medesima cosa.
La domanda è: chi attua la sanzione in caso di Suap associato? Il Comune (mediante la polizia municipale) o il Suap dell'Unione?
Mi inserisco nel post visto che anche a noi è capitata la medesima cosa.
La domanda è: chi attua la sanzione in caso di Suap associato? Il Comune (mediante la polizia municipale) o il Suap dell'Unione?
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Nelle gestioni associate il SUAP ASSOCIATO esercita solo le funzioni delegate interpretate in senso restrittivo.
Le sanzioni non sono di competenza del SUAP in via generale quindi sono gestite a livello associato SOLO SE espressamente delegate nella convenzione ... altrimenti rimangono al COMUNE