Abbiamo fatto un bando per alcuni contributi in materia di educazione ambientale. Siamo fuori dal campo di applicazione del codice degli appalti in quanto è una partnership privato pubblico.
Sul bando abbiamo inserito che i lembi della busta andavano controfirmati e che sulla busta andava inserito che si trattasse di quell’avviso. Due dei 40 partecipanti hanno dimenticato chi l’indicazione che contenesse la domanda e chi la firma sui lembi. Vorremmo comunque ammettere i partecipanti perché siamo nella capienza del capitolo e perché i plichi erano integri. Si tratta di mere violazioni formali anche se nell’avviso abbiamo inserito a pena di inammissibilità. Come fare per ammettere anche questi due progetti?
Abbiamo fatto un bando per alcuni contributi in materia di educazione ambientale. Siamo fuori dal campo di applicazione del codice degli appalti in quanto è una partnership privato pubblico.
Sul bando abbiamo inserito che i lembi della busta andavano controfirmati e che sulla busta andava inserito che si trattasse di quell’avviso. Due dei 40 partecipanti hanno dimenticato chi l’indicazione che contenesse la domanda e chi la firma sui lembi. Vorremmo comunque ammettere i partecipanti perché siamo nella capienza del capitolo e perché i plichi erano integri. Si tratta di mere violazioni formali anche se nell’avviso abbiamo inserito a pena di inammissibilità. Come fare per ammettere anche questi due progetti?
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Premesso che nel 2019 prevedere ancora richieste cartacee è da "censurare" anche se formalmente ancora possibile (fuori Codice Appalti) ... i vizi indicati sono a garanzia della par condicio e riservatezza.
Se nell'avviso li hai ritenuti essenziali (inammissibilità) la lex specialis prevale su una valutazione successiva di mero vizio formale ... se era mero vizio formale perchè pretenderlo?
QUESTO IL RAGIONAMENTO da fare in astratto ... poi in giurisprudenza trovi tutto ed il contrario di tutto:
P.s. In materia di appalti (comunque estensibile al caso in questione) trovi sentenze che ritengono valida l'ammissione per omessa sottoscrizione dei lembi:
https://www.self-entilocali.it/2014/05/27/gare-la-mancata-sottoscrizione-dei-lembi-di-chiusura-delle-offerte-non-determina-lesclusione/ +
TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I – sentenza 19 aprile 2016 n. 1031 ecc.....
Anche se Consiglio di Stato è stato più rigido: https://www.giurdanella.it/2012/09/17/gare-il-cds-e-legittima-la-previsione-pena-di-esclusione-di-ceralacca-e-controfirma/
Anche sulla mancata indicazione della busta:
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AbHT4x9G/0
SE VUOI AMMETTERE motiva ovviamente dicendo:
1) le buste erano integre
2) le omissioni non hanno impedito la corretta ricezione