Buongiorno,
a seguito di controlli eseguiti la polizia locale cittadina (siamo in Lombardia), ha rilevato che presso un centro estetico si svolgeva l’attività di estetista senza che vi fosse un responsabile tecnico in possesso della prescritta qualifica professionale ed ha contestato al legale rappresentante della società che gestiva l’attività un verbale di violazione dell’articolo 3 della L. 04.01.1990 n. 1.
Gli intimati non hanno provveduto al pagamento in via ordinaria e di conseguenza è stato trasmesso al dirigente del SUAP il rapporto previsto dall’articolo 17 della L. 689/81 al fine di irrogare la sanzione amministrativa con propria ordinanza.
Sorge qualche dubbio in materia di attribuzione della competenza ad emettere tale l’ordinanza poiché il testo dell’articolo 12 c. 1° della L. n. 4/90 dispone che “Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689” e che regione Lombardia, con deliberazione della giunta X/4936 in data 21/03/2016, ha approvato il regolamento regionale avente per oggetto la disciplina dell’attività di estetista, in applicazione dell’articolo 21 bis della lr 73/89, regolamento il cui articolo 10 dispone che “nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di estetica in assenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 nonché in caso di mancata presentazione della Comunicazione Unica Regionale, sono irrogate dal comune le sanzioni amministrative di cui all’articolo 12 della legge 1/90, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni citate nel precedente paragrafo, alla luce della gerarchia tra norme e del loro succedersi nel tempo, sono idonee a configurare la competenza del dirigente comunale ad emettere l’ordinanza che irroga la sanzione pecuniaria, ovvero, esistono margini interpretativi idonei a configurare che tale competenza sia da ritenere in carico ad altra autorità amministrativa.
Si rigrazia per la cortese attenzione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Buongiorno,
a seguito di controlli eseguiti la polizia locale cittadina (siamo in Lombardia), ha rilevato che presso un centro estetico si svolgeva l’attività di estetista senza che vi fosse un responsabile tecnico in possesso della prescritta qualifica professionale ed ha contestato al legale rappresentante della società che gestiva l’attività un verbale di violazione dell’articolo 3 della L. 04.01.1990 n. 1.
Gli intimati non hanno provveduto al pagamento in via ordinaria e di conseguenza è stato trasmesso al dirigente del SUAP il rapporto previsto dall’articolo 17 della L. 689/81 al fine di irrogare la sanzione amministrativa con propria ordinanza.
Sorge qualche dubbio in materia di attribuzione della competenza ad emettere tale l’ordinanza poiché il testo dell’articolo 12 c. 1° della L. n. 4/90 dispone che “Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689” e che regione Lombardia, con deliberazione della giunta X/4936 in data 21/03/2016, ha approvato il regolamento regionale avente per oggetto la disciplina dell’attività di estetista, in applicazione dell’articolo 21 bis della lr 73/89, regolamento il cui articolo 10 dispone che “nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di estetica in assenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 nonché in caso di mancata presentazione della Comunicazione Unica Regionale, sono irrogate dal comune le sanzioni amministrative di cui all’articolo 12 della legge 1/90, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni citate nel precedente paragrafo, alla luce della gerarchia tra norme e del loro succedersi nel tempo, sono idonee a configurare la competenza del dirigente comunale ad emettere l’ordinanza che irroga la sanzione pecuniaria, ovvero, esistono margini interpretativi idonei a configurare che tale competenza sia da ritenere in carico ad altra autorità amministrativa.
Si rigrazia per la cortese attenzione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
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Molto sinteticamente:
1) la DGR non è fonte del diritto (valore giuridico prossimo allo ZERO anche se usata ed abusata dal molte Regioni). Non è una legge, nè un regolamento regionale ma un atto amministrativo peraltro che approva una bozza di regolamento di competenza di altri Enti! Da questa non ne ricavi niente
2) la competenza SUAP rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, quindi anche se la DGR avesse valore non lo avrebbe nel concreto
3) spetta al COMUNE stabilire al proprio interno la competenza sulle sanzioni amministrative (in quanto non rientra nel DPR 160/2010).
A nostro avviso NIENTE VIETA di assegnarla al SUAP quale ufficio della PA ... ma non è conseguenza automatica. In assenza di regolamento di organizzazione o delibera di giunta spetta all'ufficio competente per materia (edilizia, commercio ecc.....)