I diritti di segreteria sono dovuti per ogni domanda di titolo edilizio e per ogni edificio, anche se l’istanza è unica
Il Tar Veneto con la sentenza n. 64/2019 chiarisce che il pagamento dei diritti di segreteria è dovuto per il solo fatto che un privato abbia presentato una domanda di titolo edilizio. Inoltre, è precisato che l’importo è moltiplicato per il numero degli edifici per cui si richiede l’istanza anche se, nel caso specifico, il permesso di costruire è unico.
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