[font=arial black][size=14pt]Buongiorno, sono un NCC e vorrei sapere se è possibile guidare auto di un collega per effettuare servizio a nome dello stesso collega,noi avevamo previsto di fare una sorta di foglio liberatorio, con entrambi i timbri delle 2 società, con un testo più o meno simile a questo:" Con la seguente autorizzo nome e cognome, p.i. all'utilizzo delle vetture di proprietà di nome e cognome, nome ditta p.i. per svolgere regolari servizi di Noleggio Con Conducente. Al termine di ogni servizio seguirà fatturazione. timbri e firme." Chiedo se una simile forma possa andare bene, in caso cosa dovremmo fare/scrivere per essere regolari? Grazie. Paolo[font=arial][size=12pt][/size][/font] [/size][/font]
riferimento id:48441
[font=arial black][size=14pt]Buongiorno, sono un NCC e vorrei sapere se è possibile guidare auto di un collega per effettuare servizio a nome dello stesso collega,noi avevamo previsto di fare una sorta di foglio liberatorio, con entrambi i timbri delle 2 società, con un testo più o meno simile a questo:" Con la seguente autorizzo nome e cognome, p.i. all'utilizzo delle vetture di proprietà di nome e cognome, nome ditta p.i. per svolgere regolari servizi di Noleggio Con Conducente. Al termine di ogni servizio seguirà fatturazione. timbri e firme." Chiedo se una simile forma possa andare bene, in caso cosa dovremmo fare/scrivere per essere regolari? Grazie. Paolo[font=arial][size=12pt][/size][/font] [/size][/font]
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In linea generale la risposta è NEGATIVA:
Solo il titolare può effettuare la prestazione.
Ciò detto la materia è rimessa ai REGOLAMENTI COMUNALI che potrebbero prevedere forme di COLLABORAZIONE in affiancamento o in sostituzione.
Alcuni regolamenti prevedono che si possa fare tramite parenti ... altri in casi eccezionali (malattia ecc...).
Senza regolamento comunale quel che avete fatto non è consentito ed il SOSTITUTO è sanzionabile per esercizio senza titolo dell'attività di NCC ... quindi attenzione
Ecco un esempio di regolamento (Firenze - https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2017-11/autonoleggio_conducente_0.pdf):
Art. 23
Collaborazione alla guida
1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di
dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini
entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art.
230 bis del Codice civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve
preventivamente comunicare al Sindaco, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti
necessari.
4. Il titolare dell'autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori siano a conoscenza delle
nozioni fondamentali indicate nella prova d'esame di cui all'art. 11 comma 3.