Data: 2019-01-30 07:58:05

circolo privato - destinazione d'uso

Buongiorno,
chiedo conferma in merito alla corretta interpretazione dell'art. 71 co, 1 del Codice del Terzo settore in merito alle sedi di associazioni.
Un'associazione ETS che intenda avviare attività di somministrazione riservata ai soci come circolo privato NON può localizzarsi in locali aventi destinazione d'uso industriale/artigianale (produttivo) art. 99 LR 65/2014.
E' corretto?

Grazie e a presto.

riferimento id:48432

Data: 2019-02-01 06:48:50

Re:circolo privato - destinazione d'uso


Buongiorno,
chiedo conferma in merito alla corretta interpretazione dell'art. 71 co, 1 del Codice del Terzo settore in merito alle sedi di associazioni.
Un'associazione ETS che intenda avviare attività di somministrazione riservata ai soci come circolo privato NON può localizzarsi in locali aventi destinazione d'uso industriale/artigianale (produttivo) art. 99 LR 65/2014.
E' corretto?

Grazie e a presto.
[/quote]

PARZIALMENTE CORRETTO.
La disposizione dice, in sintesi, che le sedi degli enti del terzo settore possono stare OVUNQUE indipendentemente dalla destinazione urbanistica tranne che nel PRODUTTIVO. Questo in deroga a regolamenti edilizi, regolamenti di settore, norme particolari ecc.... ma non dice che nel produttivo NON ci possono stare.
Nel produttivo ci possono stare se:
1) lo prevede una disposizione di settore
2) lo prevede il titolo edilizio

La norma consente di fare certe cose ... per quelle non consentite non vieta ma rimette alla disciplina attuale.

Ovviamente se manca un titolo edilizio che lo consenta nè è prevista una disciplina particolare, NON si potranno insediare in locali aventi destinazione d'uso industriale/artigianale (produttivo) art. 99 LR 65/2014

[b]DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117  [/b]
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
(GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 - Suppl. Ordinario n. 43) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017

    Art. 71


                          Locali utilizzati

  1. Le sedi degli enti del Terzo  settore  e  i  locali  in  cui  si
svolgono le relative attivita' istituzionali,  purche'  non  di  tipo
produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee
previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile  1968
n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
  2. Lo Stato, le Regioni e  Province  autonome  e  gli  Enti  locali
possono concedere  in  comodato  beni  mobili  ed  immobili  di  loro
proprieta', non utilizzati per  fini  istituzionali,  agli  enti  del
Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento
delle loro attivita' istituzionali. La cessione in  comodato  ha  una
durata  massima  di  trent'anni,  nel  corso  dei  quali  l'ente
concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura
e spese, gli  interventi  di  manutenzione  e  gli  altri  interventi
necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile.
  3. I beni culturali  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,  delle
regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei
quali attualmente non e' corrisposto alcun canone  e  che  richiedono
interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del
terzo settore, che svolgono le  attivita'  indicate  all'articolo  5,
comma 1, lettere f),  i),  k),  o  z)  con  pagamento  di  un  canone
agevolato, determinato dalle  amministrazioni  interessate,  ai  fini
della riqualificazione e  riconversione  dei  medesimi  beni  tramite
interventi  di  recupero,  restauro,  ristrutturazione  a  spese  del
concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni  d'uso
finalizzate allo svolgimento delle attivita' indicate, ferme restando
le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. La concessione d'uso e'  finalizzata  alla  realizzazione  di  un
progetto  di  gestione  del  bene  che  ne  assicuri  la  corretta
conservazione,  nonche'  l'apertura  alla  pubblica  fruizione  e  la
migliore valorizzazione. Dal canone di concessione  vengono  detratte
le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel
primo  periodo  entro  il  limite  massimo  del  canone  stesso.
L'individuazione del concessionario  avviene  mediante  le  procedure
semplificate  di  cui  all'articolo  151,  comma  3,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al  presente
comma  sono  assegnate  per  un  periodo  di  tempo  commisurato  al
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario  dell'iniziativa
e comunque non eccedente i 50 anni.
  4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione,  di
recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle  norme  di
sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o  edifici  da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 1, per la dotazione delle
relative attrezzature e per la loro  gestione,  gli  enti  del  Terzo
settore  sono  ammessi  ad  usufruire,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni
di parita' con gli altri  aspiranti,  di  tutte  le  facilitazioni  o
agevolazioni previste  per  i  privati,  in  particolare  per  quanto
attiene all'accesso al credito agevolato.

riferimento id:48432

Data: 2019-02-01 07:27:24

Re:circolo privato - destinazione d'uso

La disciplina particolare che consente di localizzare le associazioni ETS anche in locali con destinazione industriale/artigianale potrebbe essere contenuta nel Regolamento Urbanistico comunale?

Per "titolo edilizio che lo consenta" a cosa vi riferite?

Grazie mille!

riferimento id:48432

Data: 2019-02-02 14:20:55

Re:circolo privato - destinazione d'uso

La disciplina particolare che consente di localizzare le associazioni ETS anche in locali con destinazione industriale/artigianale potrebbe essere contenuta nel Regolamento Urbanistico comunale?
[color=red]Sì, la destinazione d'uso è disciplinata dalla normativa regionale e comunale.
La disciplina statale NON va intesa come divieto assoluto ... quindi è possibile che sia lo strumento urbanistico a prevedere deroghe anche con eventuali vincoli e prescrizioni[/color]

Per "titolo edilizio che lo consenta" a cosa vi riferite?
[color=red]Se nel 1970 ho ricevuto permesso di costruire (concessione edilizia) per realizzare i locali sede dell'associazione a destinazione produttiva ... rimane questa legittimazione contenuta nel titolo originario.[/color]

riferimento id:48432
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