Buongiorno,
chiedo conferma in merito alla corretta interpretazione dell'art. 71 co, 1 del Codice del Terzo settore in merito alle sedi di associazioni.
Un'associazione ETS che intenda avviare attività di somministrazione riservata ai soci come circolo privato NON può localizzarsi in locali aventi destinazione d'uso industriale/artigianale (produttivo) art. 99 LR 65/2014.
E' corretto?
Grazie e a presto.
Buongiorno,
chiedo conferma in merito alla corretta interpretazione dell'art. 71 co, 1 del Codice del Terzo settore in merito alle sedi di associazioni.
Un'associazione ETS che intenda avviare attività di somministrazione riservata ai soci come circolo privato NON può localizzarsi in locali aventi destinazione d'uso industriale/artigianale (produttivo) art. 99 LR 65/2014.
E' corretto?
Grazie e a presto.
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PARZIALMENTE CORRETTO.
La disposizione dice, in sintesi, che le sedi degli enti del terzo settore possono stare OVUNQUE indipendentemente dalla destinazione urbanistica tranne che nel PRODUTTIVO. Questo in deroga a regolamenti edilizi, regolamenti di settore, norme particolari ecc.... ma non dice che nel produttivo NON ci possono stare.
Nel produttivo ci possono stare se:
1) lo prevede una disposizione di settore
2) lo prevede il titolo edilizio
La norma consente di fare certe cose ... per quelle non consentite non vieta ma rimette alla disciplina attuale.
Ovviamente se manca un titolo edilizio che lo consenta nè è prevista una disciplina particolare, NON si potranno insediare in locali aventi destinazione d'uso industriale/artigianale (produttivo) art. 99 LR 65/2014
[b]DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 [/b]
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
(GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 - Suppl. Ordinario n. 43) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017
Art. 71
Locali utilizzati
1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si
svolgono le relative attivita' istituzionali, purche' non di tipo
produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee
previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968
n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali
possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro
proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del
Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento
delle loro attivita' istituzionali. La cessione in comodato ha una
durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente
concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura
e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi
necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile.
3. I beni culturali immobili di proprieta' dello Stato, delle
regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei
quali attualmente non e' corrisposto alcun canone e che richiedono
interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del
terzo settore, che svolgono le attivita' indicate all'articolo 5,
comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone
agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini
della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del
concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso
finalizzate allo svolgimento delle attivita' indicate, ferme restando
le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. La concessione d'uso e' finalizzata alla realizzazione di un
progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta
conservazione, nonche' l'apertura alla pubblica fruizione e la
migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte
le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel
primo periodo entro il limite massimo del canone stesso.
L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure
semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente
comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa
e comunque non eccedente i 50 anni.
4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di
recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di
sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 1, per la dotazione delle
relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo
settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni
di parita' con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o
agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto
attiene all'accesso al credito agevolato.
La disciplina particolare che consente di localizzare le associazioni ETS anche in locali con destinazione industriale/artigianale potrebbe essere contenuta nel Regolamento Urbanistico comunale?
Per "titolo edilizio che lo consenta" a cosa vi riferite?
Grazie mille!
La disciplina particolare che consente di localizzare le associazioni ETS anche in locali con destinazione industriale/artigianale potrebbe essere contenuta nel Regolamento Urbanistico comunale?
[color=red]Sì, la destinazione d'uso è disciplinata dalla normativa regionale e comunale.
La disciplina statale NON va intesa come divieto assoluto ... quindi è possibile che sia lo strumento urbanistico a prevedere deroghe anche con eventuali vincoli e prescrizioni[/color]
Per "titolo edilizio che lo consenta" a cosa vi riferite?
[color=red]Se nel 1970 ho ricevuto permesso di costruire (concessione edilizia) per realizzare i locali sede dell'associazione a destinazione produttiva ... rimane questa legittimazione contenuta nel titolo originario.[/color]