Come è da interpretarsi la norma contenuta nella lettera d), comma 1, dell'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010?
Il fatto che si parli di "reati" contro l'igiene e la sanità pubblica può lasciare intendere che anche una semplice contravvenzione (come ad esempio: decreto penale esecutivo emesso dal Tribunale per "Violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" articolo 5, comma 1 della legge 30/04/1962, n. 283) con pagamento di relativa ammenda può comportare l'esclusione dalla possibilità di avviare o esercitare l'attività commerciale di vendita?
O forse questa interpretazione è troppo severa e la norma va letta, in coerenza con la disciplina precedente (legge Bersani e Legge Regione Sardegna n. 5/2006) e con le altre disposizioni contenute nello stesso articolo 71, intendendo che solo chi commette i ben più gravi "delitti" può essere oggetto di esclusione.
Come è da interpretarsi la norma contenuta nella lettera d), comma 1, dell'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010?
Il fatto che si parli di "reati" contro l'igiene e la sanità pubblica può lasciare intendere che anche una semplice contravvenzione (come ad esempio: decreto penale esecutivo emesso dal Tribunale per "Violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" articolo 5, comma 1 della legge 30/04/1962, n. 283) con pagamento di relativa ammenda può comportare l'esclusione dalla possibilità di avviare o esercitare l'attività commerciale di vendita?
O forse questa interpretazione è troppo severa e la norma va letta, in coerenza con la disciplina precedente (legge Bersani e Legge Regione Sardegna n. 5/2006) e con le altre disposizioni contenute nello stesso articolo 71, intendendo che solo chi commette i ben più gravi "delitti" può essere oggetto di esclusione.
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La norma chiaramente distingue le ipotesi nelle quali si fa riferimento esclusivo ai delitti da quelle nelle quali si fa riferimento anche alle contravvenzioni parlando genericamente di reati. A mio avviso essa va interpretata nel senso citato per cui in REATI vi rientrano che le contravvenzioni della l. 283/1962.
Il fatto che la formulazione sia differente rispetto a quella del dlgs 114/1998 va letta proprio nel senso indicato.
Allego un documento riepilogativo
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1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
Le conseguenze sono piuttosto gravi. Credo che nel mio comune dovranno chiudere la metà degli esercizi commerciali alimentari (supermercati).
riferimento id:4843
Le conseguenze sono piuttosto gravi. Credo che nel mio comune dovranno chiudere la metà degli esercizi commerciali alimentari (supermercati).
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No, basta che trovino un preposto e tutti lo nominino
Desidero proseguire la discussione chiedendo un commento sulle osservazioni presentate dalla nostra controparte che cito testualmente: "la previsione dell'art. 71 D.Lgs. 59/2010 riguarda esclusivamente coloro che hanno riportato condanna con sentenza passata in giudicato e non contempla affatto le condanne con decreto penale. Evidenzio, in proposito, che il procedimento per decreto è ammesso quando si debba applicare soltanto una pena pecuniaria".
riferimento id:4843
Desidero proseguire la discussione chiedendo un commento sulle osservazioni presentate dalla nostra controparte che cito testualmente: "la previsione dell'art. 71 D.Lgs. 59/2010 riguarda esclusivamente coloro che hanno riportato condanna con sentenza passata in giudicato e non contempla affatto le condanne con decreto penale. Evidenzio, in proposito, che il procedimento per decreto è ammesso quando si debba applicare soltanto una pena pecuniaria".
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Il decreto penale di condanna è assimilabile alla sentenza di condanna.
L’equiparazione, dal punto di vista sostanziale, fra il decreto penale e la sentenza di condanna è ormai un punto fermo, soprattutto, considerando che il decreto penale, analogamente alla sentenza, definisce il rapporto processuale dichiarando la responsabilità dell’imputato ed applicando la sanzione
Ciò in via generale e senza dubbio in relazione all'art. 71 del Dlgs 59/2010.
Per approfondimenti
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-tar_liguria_sent._22_8_08_condanna_ricettazione_commercio_prodotti_falsi_ostativa_permanenza_italia_5477.html
http://www.altalex.com/index.php?idnot=47980
http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/milani/secondo.htm