Data: 2019-01-28 14:39:45

SIGILLO ASCENSORE PRIVATO

Per un ascensore PRIVATO è stata inviata comunicazione di cessazione del servizio di manutenzione.
L'ufficio comunale incaricato dovrà provvedere alla diffida all'utilizzo della macchina ed alla richiesta del nuovo manutentore.
Nel caso in cui il proprietario dell'ascensore non ottemperasse a quanto richiesto l'ufficio del Comunale dovrà provvedere al sigillo??

GRAZIE !
SUAP CLU
Mara

riferimento id:48412

Data: 2019-01-30 05:20:03

Re:SIGILLO ASCENSORE PRIVATO


Per un ascensore PRIVATO è stata inviata comunicazione di cessazione del servizio di manutenzione.
L'ufficio comunale incaricato dovrà provvedere alla diffida all'utilizzo della macchina ed alla richiesta del nuovo manutentore.
Nel caso in cui il proprietario dell'ascensore non ottemperasse a quanto richiesto l'ufficio del Comunale dovrà provvedere al sigillo??

GRAZIE !
SUAP CLU
Mara
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L'apposizione di sigilli rientra nella cosiddetta ESECUTORIETA' dell'azione amministrativa e soggiace ad una RIGOROSA RISERVA DI LEGGE per cui si applica solo "Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge".
Nè il DPR 162 nè altre disposizioni prevedono tale possibilità

Tale possibilità rimane nei CASI ESTREMI di pericolo per cui il SIDNACO, con ordinanza contingibile ed urgente (che deroga anche alla riserva di legge) può disporre l'apposizione di sigilli

Altrimenti il Dirigente "ordina l'immediata sospensione del servizio" imponendo all'interessato di apporre i sigilli ed in mancanza applica le sanzioni e segnala


[b]D.P.R. 30/04/1999, n. 162
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori.[/b]


[b]L. 241/1990
Art. 21-ter. (Esecutorietà)
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.[/b]

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