Ci sono stati posti alcuni quesiti ai quali io e Mario Maccantelli abbiamo dato alcune prime indicazioni:
[color=red][b]1) che fine faranno le autorizzazioni di tipo b rilasciate da un comune diverso da quello di residenza o di sede sociale nel periodo di vigenza dell’art. 70 del D.legs 59/2010?
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La reviviscenza è un istituto giuridico che si concretizza in casi particolari, senza entrare nei dettagli, occorre che una sentenza o una norma lo preveda espressamente. Per adesso è stato abrogato il comma 4 dell’art. 28 del d.lgs. n. 114/98 come riscritto dall’art. 70 del d.lgs. n. 59/2010 ma NON è ritornato in vigore il precedente testo. Quindi, ad oggi, c’è solo un vuoto normativo che è colmato da norme regionali o regolamenti comunali. Se il legislatore vorrà tornare alle autorizzazioni legate alla sede legale dovrà dirlo. In ogni caso, anche fosse, si procederà a conversione a cura degli enti competenti
[color=red][b]2) fino a quando potranno ad esercitare il commercio su aree pubbliche le società di capitali (S.r.l., srls, spa, sapa) e le cooperative ?
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Vedi la risposta di cui sopra in riferimento al comma 2 dell’art. 28 del d.lgs. 114/98, anziché al comma 4. Qua si può aggiungere che la vedo dura per il legislatore introdurre una norma retroattiva che impedisca di lavorare ad una SRL. Al più sarà indicato che non sarà più possibile rilasciare autorizzazioni a società di capitali da una certa data.
[color=red][b]3) sino a quando lo stesso soggetto potrà essere titolare di tre posteggi nello stesso mercato o fiera costituiti da oltre 100 posteggi nelle Regioni che non hanno recepito detto limite nelle proprie leggi in materia ?
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Finché il legislatore non provvederà a disciplinare ulteriormente la materia tutto resta com’è in relazione a questi limiti. Per queste cose, come nel caso della domanda di cui sopra, occorre un regime transitorio apposito. Credo che occorra un’altra intesa della C.U. più che una norma statale. Per adesso la legge 205/2017 è in vigore, lo stesso dicasi per la normativa regionale o, in sub-ordine, quella comunale. La legge 205/2017 indica un’Intesa che modifichi quella del 2012, finché non avverrà non ci sarà “nuovo diritto”. In più, il d.lgs. n. 114/98, nella parte rimasta in vigore dispone (fra le altre cose):
- L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale
- Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
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4) quanto affermato in sede di legge finanziaria 2018 agli ultimi due commi in materia di priorità di assegnazione di concessioni di posteggio (gestione negli ultimi due anni, questione del reddito) e’ tuttora vigente e costituisce riferimento in sede di rinnovo a far data dal 31/12/2020? [/b][/color]
In teoria sì ma siccome la “finanziaria 2018”, cioè la legge 205/2017, demanda ad una Intesa della C.U., finché non c’è l’Intesa, i comuni e le regioni non possono inventarsi i criteri. Su questo c’è giurisprudenza costituzionale: solo la C.U. tramite Intesa ha la competenza per prevedere i futuri criteri. Vedremo se si arriverà all’Intesa e in quella sede sarà preso atto della mutata situazione (non sarà necessario prevedere criteri “anche in deroga” ma criteri che non tengono proprio conto del d.lgs. n. 59/2010) oppure se sarà modificata la legge 205/2017 al fine di dare un’autorizzazione diversa (diversi fini e diversi modi) per la previsione dell’Intesa.
[color=red][b]5) categorie quali gli edicolanti e gli artigiani che operano previo concessione di area pubblica che in sede di “conferenza” erano stati agganciati alla normativa dei commercianti su area pubblica che normativa di riferimento avranno da oggi in poi?
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Se non cambiano le cose resteranno agganciati. Ad oggi l’interpretazione dominante vuole che la legge 205/2017 si applichi anche ai chioschi, quindi per adesso è tutto bloccato. Se poi qualcuno interpreterà restrittivamente la legge 145/2018 (solo il commercio su AAPP in senso stretto), allora vedremo due diversi regimi abilitativi ma non credo.
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