Data: 2019-01-26 14:19:20

Motocross nei boschi

Buongiorno,
ho visto che alcune regioni disciplinano la circolazione fuori strada.

La Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&idparte=lr002008120500031ar0059a

precisa all'articolo 59 comma 4 

"4. E’ altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati nei boschi, nei pascoli, sulle mulattiere e sui sentieri, ad eccezione dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle proprie aree demaniali.(161)"

Sapete quale sanzione si applica a chi fa motocross nei boschi? 

Segnalo anche

https://www.italiaonroad.it/2014/07/08/circolazione-fuoristrada-svolta-fondamentale-in-lombardia/

l Consiglio Regionale da’ il via libera al progetto di legge (PDL 124) che regola le manifestazioni a due ruote

Dopo quasi sei mesi di discussione in ottava commissione, il PDL 124 (modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 5 dicembre 2008 n.31 concernenti la viabilità agro-silvo-pastorale), e’ stato approvato oggi, 8 luglio 2014, dal Consiglio Regionale.

Grazie all’azione politica portata avanti dal Presidente della Commissione Agricoltura, Alessandro Fermi, e dal Consigliere Regionale Lombardo, Alessandro Sorte, entrambi di Forza Italia, ora anche in Lombardia si aprono nuove possibilità per la pratica del fuoristrada. Saranno infatti i Sindaci e le Comunità Montane ad autorizzare manifestazioni motoristiche sulle strade agro-silvo-pastorali, disciplinando così la materia degli eventi sportivi di veicoli a motore sui sentieri di montagna e nei pascoli.

Si tratta di un significativo passo avanti su un territorio importante come la Lombardia, che ora possiede uno strumento legislativo con il quale autorizzare e regolamentare le manifestazioni motoristiche.

Il Presidente della Commissione, Alessandro Fermi, ha dichiarato:”Abbiamo perseguito questo obiettivo con pazienza e tenacia, superando opposizioni ideologiche e preconcetti. Ora abbiamo colmato un vuoto legislativo con il quale ho avuto a che fare personalmente quando ricoprivo la carica di Sindaco. Il fuoristrada agonistico non è nemico della natura, anzi, è esattamente il contrario. In più da adesso può essere anche uno strumento per avere un ritorno economico sul territorio e per generare interessi non solo sportivi ma anche turistici e culturali“.

Soddisfazione espressa anche dal Presidente della FMI, Paolo Sesti:”Ringrazio personalmente il Presidente Fermi ed il Consigliere Sorte per questo fondamentale risultato. Il paziente dialogo con le Autorità ed il rispetto delle regole portano a risultati concreti. Adesso anche in Lombardia i motociclisti dovranno fare la loro parte con responsabilità, dimostrando cosa rappresentano le discipline del fuoristrada, ovvero positivi messaggeri di valori sportivi e culturali. Continueremo il nostro lavoro di appoggio concreto, come già stiamo facendo con l’operato della Commissione Normative Fuoristrada, ma senza dubbio questa e’ un’occasione che coglieremo con entusiasmo e responsabilità“.

Grazie

riferimento id:48394

Data: 2019-01-28 07:59:08

Re:Motocross nei boschi

Premesso che non sono esperto in materia sanzionatoria, le sanzioni relative al titolo IV della l.r. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" sono contenute nell'art. 61.
Vedi anche il Reg. reg. 20/07/2007, n. 5 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)".

Inoltre c'è il tema delle targhe. L'art. 100 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (codice della strada) dispone infatti che tutti i motoveicoli devono essere dotati di targa. I motocross (come tutti i motoveicoli) senza targa pertanto non possono circolare sulle strade ma solo su circuiti autorizzati.

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Art. 61
(Vigilanza e sanzioni)
1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.
2. Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'articolo 43 senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità.
3. Chi realizza trasformazioni d'uso del suolo di cui all'articolo 44 senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52,79 a euro 158,36 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
4. Se con la medesima condotta sono violati gli articoli 43 e 44 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Se l'opera realizzata non è comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino e al recupero ambientale dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali ordinano il ripristino, indicandone le modalità e i termini. Se il trasgressore non ottempera, i medesimi enti, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.
5. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell’articolo 42, in assenza della denuncia di inizio attività o dell’autorizzazione, di cui all’articolo 50, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 euro a 180,00 euro. Tale sanzione è elevata da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro se la denuncia di inizio attività o l’autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici. (166)
5.1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 10, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro.(167)
5 bis. Chi realizza conversioni dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo senza la prescritta autorizzazione di cui all’articolo 50, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco convertito.(168)
5 ter. Chi realizza il taglio a raso di cui all’articolo 50, comma 3, in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco tagliato a raso.(168)
5 quater. Chi utilizza specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità di cui all’articolo 50, comma 5, lettera e), è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco interessato dalle predette specie.(168)
5 quinquies. Chi utilizza mandrie o greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti di cui all’articolo 50, comma 5, lettera g), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco percorso dal pascolo.(168)
5 sexies. Chi svolge attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico di cui all’articolo 50, comma 5, lettera h), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco.(168)
6. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell’articolo 42, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità dalle norme forestali regionali oppure dalle deroghe introdotte alle norme forestali regionali dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell’articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie. Gli importi sono ridotti a un terzo qualora il danno sia di minima entità, mentre sono triplicati qualora il danno sia senza possibilità di ripristino.(169)
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi viola le ulteriori norme forestali regionali di cui all’articolo 50, comma 4, oppure le deroghe alle norme forestali regionali introdotte dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell’articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 1.055,70 euro. (170)
8. Chi distrugge o danneggia il soprassuolo arboreo nelle superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento di singole piante, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni pianta, da una a tre volte il valore riportato nella tabella di cui all’allegato B. La medesima sanzione si applica in caso di taglio o danneggiamento di matricine, riserve o alberi da destinare all’invecchiamento indefinito ai sensi del regolamento di cui all’articolo 50, comma 5, lettera d). (171)
9. Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 527,85 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 316,71 a euro 3.167,10. Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'articolo 45, comma 10, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71.
9 bis. Chiunque distrugge o danneggia il suolo o il soprassuolo è tenuto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riseve regionali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.(172)
10. Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ad essi rilasciata.
11. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo in assenza delle procedure di assenso di cui all'articolo 59, comma 7, o non li rimuove al termine dell’utilizzo concesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 527,85 euro a 1.583,55 euro.(173)
11 bis. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo senza aver stipulato un’assicurazione per la responsabilità civile di cui all’articolo 59, comma 8, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Gli impianti sono sottoposti a sequestro cautelare fino alla stipula dell’assicurazione.(174)
12. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 11 sono irrogate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione, dalla provincia di Sondrio, dalle comunità montane, dalle unioni dei comuni, dai comuni e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e introitate dagli enti medesimi.(175)
13. Gli enti di cui al comma 12, in caso di distruzioni o danneggiamenti, intimano al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.
14. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

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166. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. oo) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
167. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
168. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. pp) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.  Torna al richiamo nota
169. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. qq) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
170. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3. Torna al richiamo nota
171. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3. Torna al richiamo nota
172. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. rr) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.  Torna al richiamo nota
173. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3. Torna al richiamo nota
174. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ss) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.  Torna al richiamo nota
175. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 3, lett. q) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota

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