Buongiorno, un impianto carburanti che ha già usufruito della sospensione volontaria e della proroga della sospensione di cui all'art.88 commi 1 e 2 della l.r.62/2018 mi richiede un ulteriore proroga alla sospensione dell'attività ma ha già usufruito dell'intero periodo 180 giorni previsto dalla legge?
E' concedibile? visto che la conseguenza prevista dall'art.128 è la decadenza del titolo autorizzatorio?
grazie.
Buongiorno, un impianto carburanti che ha già usufruito della sospensione volontaria e della proroga della sospensione di cui all'art.88 commi 1 e 2 della l.r.62/2018 mi richiede un ulteriore proroga alla sospensione dell'attività ma ha già usufruito dell'intero periodo 180 giorni previsto dalla legge?
E' concedibile? visto che la conseguenza prevista dall'art.128 è la decadenza del titolo autorizzatorio?
grazie.
[/quote]
La legge regionale prevede 180+180 ... la ulteriore proroga è discrezionale ma se vi sono ragioni oggettive puoi autorizzare
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2018-11-23;62&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Art. 88
Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti
1. L'attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al SUAP competente per territorio.
[b]2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per [color=red]un ulteriore periodo di centottanta giorni[/color].
[/b]3. Qualora l'attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui ai comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'Sito esternoarticolo 33 della l. 104/1992 e dall'Sito esternoarticolo 42 del d.lgs. 151/2001 comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.