Data: 2019-01-23 11:56:50

Marina Resort o Porto Turistico ?

Buongiorno, dalla normativa regionale ( art. 27 LRT 86/2016 e art.30 Reg. Es. 47/2018) e nazionale (  D.M 6 luglio 2016) sembrerebbe che ogni porto tutistico, dove pernottano i turisti nelle proprie unità da diporto,  debba considerarsi  come un Marina Resort con conseguente obbligo di Scia. E', come suppongo, una mia interpretazione errata ?
Vi ringrazio per la consueta disponibilità ?
Enrico Tonietti - Comune di Portoferraio

riferimento id:48338

Data: 2019-01-25 17:47:47

Re:Marina Resort o Porto Turistico ?

In effetti la questione si pone dato che il DL 133/2014, art. 32, dispone:

[i]1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.[/i]

Secondo me la questione va vista in senso opposto da come la poni: se VUOI aprire una struttura ricettiva allora devi presentare la SCIA. Se presenti la SCIA devi avere la disponibilità dei luoghi e devi erogare i servizi minimi obbligatori. A meno di casi particolari, è chiaro che si tratta di un’impresa turistica gestita come tale (quindi con scopo di lucro).

Quindi, dopo che l’area demaniale è stata data in concessione a Tizio (da vedere come, ma direi con procedura ad evidenza pubblica), Tizio può presentare la SCIA se è in grado di garantire i requisiti minimi che devono possedere le strutture di cui trattasi.

Il DM 06/07/2016 che citi è rubricato:
[i]Individuazione dei [b]requisiti minimi ai fini dell'equiparazione [/b]delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, alle strutture ricettive all'aria aperta.[/i]

All’art. 1 è scritto ancora meglio: [i]Sono stabiliti nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, i requisiti minimi che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate dalla nautica, [b]devono possedere per l'equiparazione[/b] alle strutture ricettive all'aria aperta.[/i]

Quindi, se Tizio ha la disponibilità dei luoghi e se e quando può garantire l’erogazione dei servizi minimi indicati dal DM 06/07/2016, può presentare la SCIA al comune competente ed iniziare l’attività di impresa turistica intesa come struttura ricettiva all'aria aperta. Se non ha i requisiti resterà una [i]struttura organizzata per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto[/i]...

In altre parole: se il gestore non presenta la SCIA e/o non trova il modo di erogare i servizi minimi che cosa succede? qualcuno dovrebbe chiudere tutto? A parere mio la risposta è NO. Tizio continuerà con la sosta e il pernottamento dei turisti nelle proprie barche senza doversi e potersi considerare una struttura ricettiva all’aria aperta. D’altra parte la norma statale non prevede termini per l’adeguamento o conseguenze e il fine è quello di lanciare della filiera della nautica, quindi pare più un’opportunità che un obbligo. E' prorpio la particolare finalità dell norma statale che mi fa pensare all'opportunità di far evolvere un [i]quid[/i] in una struttra ricettiva, [i]quid[/i] che potrebbe anche non farlo

Semmai la concessione potrebbe prevedere la condizione che Tizio deve avviare l'attività di marina resort ed erogare i relativi servizi.

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