Data: 2019-01-23 11:48:43

vendita e somministrazione al domicilio del consumatore

quesito:
1) il requisito professionale per vendita e somministraz. deve essere in capo solo al titolare scia o anche agli incaricati?
2) per somministrazione ci vuole possesso lingua italiana LR 6/2010?
3) sia per vendita che per somministrazione devono ancora allegare "comunicazione che vale come denuncia dlgs 504/95 per vendita alcolici"?
4) l'eventuale cucina e magazzino devono avere destinazione uso particolare? può essere semplice cucina della propria abitazione o una stanza (magazzino) della propria abitazione?
5) il cuoco a domicilio non è soggetto a questa scia, ma è un libero professionista e si deve solo iscrivere alla CCIAA?
6) la scia somministrazione è da presentare anche per attività di catering che è fornitura di pasti preparati nelle mense aziendali.... tale scia prevede il requisito professionale, ma non è stato tolto dal dlgs 147/2012 per le mense? o in tutti i casi di somministrazione a domicilio del consumatore comunque ci vuole comunque il requisito professionale?

si ringrazia

riferimento id:48337

Data: 2019-01-23 12:57:26

Re:vendita e somministrazione al domicilio del consumatore

[quote]1) il requisito professionale per vendita e somministraz. deve essere in capo solo al titolare scia o anche agli incaricati?[/quote]
Al titolare o a persona delegata.

[quote]2) per somministrazione ci vuole possesso lingua italiana LR 6/2010?[/quote]
Solo se l'attività rientra nel campo di applicazione della l.r. 6/2010.
Per il mero commercio non è richiesto.

[quote]3) sia per vendita che per somministrazione devono ancora allegare "comunicazione che vale come denuncia dlgs 504/95 per vendita alcolici"?[/quote]
Abbiamo già risposto qui: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=44750.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=44750.0[/url]

[quote]4) l'eventuale cucina e magazzino devono avere destinazione uso particolare? può essere semplice cucina della propria abitazione o una stanza (magazzino) della propria abitazione?[/quote]
Per il commercio il magazzino deve avere destinazione d'uso compatibile con la norma comunale. Per la somministrazione al DOMICILIO DEL CONSUMATORE non è prevista una cucina diversa da quella del cliente.

[quote]5) il cuoco a domicilio non è soggetto a questa scia, ma è un libero professionista e si deve solo iscrivere alla CCIAA?[/quote]
Ho già risposto qui: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=45505.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=45505.0[/url]

[quote]6) la scia somministrazione è da presentare anche per attività di catering che è fornitura di pasti preparati nelle mense aziendali.... tale scia prevede il requisito professionale, ma non è stato tolto dal dlgs 147/2012 per le mense? o in tutti i casi di somministrazione a domicilio del consumatore comunque ci vuole comunque il requisito professionale?[/quote]
La SCIA è dovuta per tutte le tipologie di somministrazione.
Il requisito professionale non è dovuto per tutte le forme di somministrazione rivolte a una cerchia ristretta.

riferimento id:48337

Data: 2019-01-29 11:00:58

Re:vendita e somministrazione al domicilio del consumatore

6) ma la somministrazione a domicilio del consumatore può essere ANCHE catering o banquetinq, giusto? queste 2 sono considerate attività verso cerchia ristretta di persone e quindi NO REQUISITI PROFESSIONALI? ma la modulistica uniformata lo richiede!!

7) catering definizione "consiste nel preparare pasti in altro luogo di produzione (che avrà la scia apposita o lo segnano sulla parte nella modulistica uniformata "indirizzo della sede di cottura"?) e trasportarli (con mezzi che devono avere scia?) nelle mense scolastiche, aziendali, enti pubblici - solo in questi luoghi o anche in case private?

8) banqueting definizione "fornitura pasti a domicilio.... - in un luogo di produzione diverso dal domicilio del consumatore (come catering) o solo nella cucina del consumatore? se preparazione nella cucina del consumatore nella parte "indirizzo della sede di cottura" verrà indicato che cosa???

Quindi in base a queste definizioni come può essere giusta la risposta "per la somministrazione al domicilio del consumatore non è prevista una cucina diversa da quella del cliente" ?
e quindi la cucina può essere della propria abitazione con uso residenziale o deve avere altro uso?

3) la circolare AAMS cita:
"In materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, l’art.
29, comma 2, del testo unico approvato con D.Lgs. n.504/95 è stato oggetto di
recente modifica ad opera dell’art.1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124,
pubblicata nella G.U. Serie generale n.189 del 14.8.2017.
La suddetta disposizione ha previsto a favore degli esercizi pubblici, di quelli di
intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l’espressa
esclusione dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata
licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, così riducendone il campo di
applicazione.
Tali soggetti economici, che già fruivano della generalizzata soppressione del
diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico,
non sono ora più censiti da questa Agenzia pur permanendo integri i poteri di
effettuare interventi e controlli ex art. 18, comma 5, del citato D.Lgs. n.504/95.
La stessa vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o
grande struttura di vendita nonchè gli esercizi di somministrazione dei medesimi
prodotti peraltro sono stati interessati da misure di semplificazione previste dal
D.Lgs. n.222/2016 che ha disposto l’equipollenza della comunicazione preventiva
presentata al SUAP alla denuncia di esercizio ex art. 29, comma 2, del D.Lgs.
n.504/95. Per effetto della modifica legislativa introdotta dalla legge n.124/2017, la
predetta comunicazione preventiva non assume più alcun valore giuridico a fini
tributari....
Ad una prima ricognizione volta a facilitare la concreta attuazione della nuova
disposizione, seppur non esaustiva, non sono soggetti a denuncia ex art. 29, comma
2, del D.Lgs. n.504/95:
- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art.86 del
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall’art. 63,
comma 5, del D.Lgs. n.504/95 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi,
locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o
grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed
ipermercati;
gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il
consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar,
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere,
mostre e simili;
- la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi
automatici."
Ma la circolare parla di denuncia, non di comunicazione secondo D.Lgs.. 222/2016 =  quindi denuncia NO, ma comunicazione al suap che poi la trasmette alla AAMS SI? ringrazio

riferimento id:48337

Data: 2019-01-30 09:12:42

Re:vendita e somministrazione al domicilio del consumatore

[quote]6) ma la somministrazione a domicilio del consumatore può essere ANCHE catering o banquetinq, giusto? queste 2 sono considerate attività verso cerchia ristretta di persone e quindi NO REQUISITI PROFESSIONALI? ma la modulistica uniformata lo richiede!![/quote]
Il requisito professionale non è necessario se si tratta di somministrazione svolta a favore di una cerchia determinata di soggetti e non al pubblico. Se invece il catering effettua la somministrazione ad eventi aperti ad un pubblico generico allora occorre il requisito (Risoluzione MiSE n. 8562 del 17/01/2013 - Circolare MISE n. 3656 del 12/09/2012).

[quote]7) catering definizione "consiste nel preparare pasti in altro luogo di produzione (che avrà la scia apposita o lo segnano sulla parte nella modulistica uniformata "indirizzo della sede di cottura"?) e trasportarli (con mezzi che devono avere scia?) nelle mense scolastiche, aziendali, enti pubblici - solo in questi luoghi o anche in case private?
e8) banqueting definizione "fornitura pasti a domicilio.... - in un luogo di produzione diverso dal domicilio del consumatore (come catering) o solo nella cucina del consumatore? se preparazione nella cucina del consumatore nella parte "indirizzo della sede di cottura" verrà indicato che cosa???[/quote]

BANQUETING e CATERING sono due tipologie molto simili: non mi risulta una differenza normativa specifica. Le due attività prevedono:
1) preparazione nella sede dell'impresa e trasporto in loco
2) preparazione in loco con cucina dell'interessato
3) preparazione in loco con attrezzature portate dalla ditta.

CATERING deriva dall'inglese "to cater" che significa "approvvigionare", termine che descrive l'insieme delle attività connesse alla preparazione di alimenti e bevande.

BANQUETING deriva invece dall'inglese "to banquet", termine che descrive oltre alla preparazione del cibo anche l'allestimento (tavoli e sedie), servizio al tavolo, stoviglie varie, ...

[quote]Quindi in base a queste definizioni come può essere giusta la risposta "per la somministrazione al domicilio del consumatore non è prevista una cucina diversa da quella del cliente" ? e quindi la cucina può essere della propria abitazione con uso residenziale o deve avere altro uso?[/quote]
Tu hai chiesto se [i]4) l'eventuale cucina e magazzino devono avere destinazione uso particolare? può essere [u]semplice cucina della [color=red]propria abitazione[/color] o una stanza (magazzino) della [color=red]propria abitazione[/color][/u]?[/i]
La mia risposta è corretta: la cucina "privata" non è ammessa se intesa come quella "della propria abitazione": o sede operativa della ditta o cucina del cliente.

[quote]Ma la circolare parla di denuncia, non di comunicazione secondo D.Lgs.. 222/2016 =  quindi denuncia NO, ma comunicazione al suap che poi la trasmette alla AAMS SI? ringrazio[/quote]
Al link che ti avevo indicato trovi la risposta chiara di Maccantelli: [i]il d.lgs. n. 222/2016 aveva introdotto la comunicazione al posto della licenza ma poi  la Legge n. 124/2017, art. 1, comma 178 ha eliminato l'obbligo: nessuna licenza e nessuna comunicazione[/i].

Sempre dalla circolare:
[i]La stessa vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o
grande struttura di vendita nonchè gli esercizi di somministrazione dei medesimi
prodotti peraltro sono stati interessati da [u]misure di semplificazione previste dal
D.Lgs. n.222/2016 che ha disposto l’equipollenza della comunicazione preventiva
presentata al SUAP alla denuncia di esercizio ex art. 29, comma 2, del D.Lgs.
n.504/95.[/u] ...[/i]

riferimento id:48337

Data: 2019-01-30 09:39:46

Re:vendita e somministrazione al domicilio del consumatore

Al link che ti avevo indicato trovi la risposta chiara di Maccantelli: il d.lgs. n. 222/2016 aveva introdotto la comunicazione al posto della licenza ma poi  la Legge n. 124/2017, art. 1, comma 178 ha eliminato l'obbligo: nessuna licenza e nessuna comunicazione.
MA SOLO PER ESERCIZI PUBBLICI... RIFUGI ALPINI. GIUSTO?

Sempre dalla circolare:
La stessa vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o
grande struttura di vendita nonchè gli esercizi di somministrazione dei medesimi
prodotti peraltro sono stati interessati da misure di semplificazione previste dal
D.Lgs. n.222/2016 che ha disposto l’equipollenza della comunicazione preventiva
presentata al SUAP alla denuncia di esercizio ex art. 29, comma 2, del D.Lgs.
n.504/95. ...
QUINDI NON Più LICENZA MA SI COMUNICAZIONE. GIUSTO?

riferimento id:48337

Data: 2019-02-01 15:14:15

Re:vendita e somministrazione al domicilio del consumatore

[quote]Al link che ti avevo indicato trovi la risposta chiara di Maccantelli: il d.lgs. n. 222/2016 aveva introdotto la comunicazione al posto della licenza ma poi  la Legge n. 124/2017, art. 1, comma 178 ha eliminato l'obbligo: nessuna licenza e nessuna comunicazione.
MA SOLO PER ESERCIZI PUBBLICI... RIFUGI ALPINI. GIUSTO?[/quote]
No, pubblici esercizi e attività di commercio al dettaglio.

[quote]Sempre dalla circolare:
La stessa vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o
grande struttura di vendita nonchè gli esercizi di somministrazione dei medesimi
prodotti peraltro sono stati interessati da misure di semplificazione previste dal
D.Lgs. n.222/2016 che ha disposto l’equipollenza della comunicazione preventiva
presentata al SUAP alla denuncia di esercizio ex art. 29, comma 2, del D.Lgs.
n.504/95. ...
QUINDI NON Più LICENZA MA SI COMUNICAZIONE. GIUSTO?[/quote]
No, il D.lgs. n. 222/2016 aveva disposto l’equipollenza della comunicazione al posto della licenza (-> non più licenza ma semplice comunicazione).
La L. 124/2017 all'art. 1 c. 178 ha di fatto eliminato l'obbligo per cui nè licenza nè comunicazione.

riferimento id:48337
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it