Buonasera,
l’art 110 comma 1 della LR 62/2018 prevede che il Comune possa , previa concertazione con le parti interessate, individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche.
Al comma 3 viene specificato che preliminarmente alla definizione dei percorsi del comma 1 il Comune deve parametrare le aree interessate e definire eventuali interventi di generazione urbana di cui all’art 125 della LR 65/2014
Preso atto che al comma 4 dell'art. 110 è previsto che, nel rispetto dei principi di proporzionalità , di non discriminazione tra gli operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale , gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere altresì:
a) programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree;
b) ---------------------------
c) ---------------------------;
d) ---------------------------;
e) -------------------
f) -------------------------
vorremmo capire se è possibile per una Amministrazione Comunale INIBIRE tout court l'apertura di determinate attività commerciali in aree definite del proprio territorio attraverso un proprio atto deliberativo, o se invece il testo normativo richiede necessariamente l'individuazione di criteri cui condizionare l'apertura.
Grazie.
Agnese Grilli
Buonasera,
l’art 110 comma 1 della LR 62/2018 prevede che il Comune possa , previa concertazione con le parti interessate, individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche.
Al comma 3 viene specificato che preliminarmente alla definizione dei percorsi del comma 1 il Comune deve parametrare le aree interessate e definire eventuali interventi di generazione urbana di cui all’art 125 della LR 65/2014
Preso atto che al comma 4 dell'art. 110 è previsto che, nel rispetto dei principi di proporzionalità , di non discriminazione tra gli operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale , gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere altresì:
a) programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree;
b) ---------------------------
c) ---------------------------;
d) ---------------------------;
e) -------------------
f) -------------------------
vorremmo capire se è possibile per una Amministrazione Comunale INIBIRE tout court l'apertura di determinate attività commerciali in aree definite del proprio territorio attraverso un proprio atto deliberativo, o se invece il testo normativo richiede necessariamente l'individuazione di criteri cui condizionare l'apertura.
Grazie.
Agnese Grilli
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La disposizione citata prevede la possibilità di LIMITAZIONI DI NATURA COMMERCIALE. per queste occorre adottare tutti gli atti citati ... non vin sono alternative (in quanto è una procedura di "deroga" alla direttiva 123/2006 e dlgs 59/2010 ... peraltro di dubbia legittimità). Quindi attenzione ... siamo in un caso di deroga a principi che dicono altro.
DIVERSO è il caso in cui il Comune voglia limitare per motivi AMBIENTALI, di DECORO ecc... Es. Regolamento che vieta sexy-shop, impone chiusure anticipate a minimarket, vieta insegne con certe caratteristiche ... che tutelano aspetti diversi da quelli di natura commerciale. In questo caso occorre comunque una seria istruttoria ma normativa e giurisprudenza li ammettono (ma attenzione a motivare bene https://www.varesenews.it/2014/09/il-sindaco-vieto-l-apertura-del-sexy-shop-il-comune-paga-i-danni-ai-commercianti/27457/):
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/tar-sentenza-minimarket-1.3712647