Buongiorno!
desidererei un vostro parere in merito a quanto vado ad esporre:
Nell’ottobre 2017 è cessata attività di Albergo Ristorante operante da moltissimi anni.
Nei medesimi locali una Società ha trasferito le propria attività di Albergo Ristorante, anch’essa attiva in paese limitrofo da molti anni, destinando una porzione degli stessi ad attività di Affittamere.
Tali avvio di attività sono state oggetto da parte della competente Azienda USL delle seguenti precisazioni:
- Per l’Affittamere: è stato evidenziato come un locale pluriuso al p.t. presenti altezza inferiore a quella minima prevista
dal R.E.
- Per l’Albergo/Rist. : è stato evidenziato come due camere non appaiano dotate di aereo illuminazione naturale diretta,
che dovrà essere garantita ai fini della destinazione del vano alla permanenza di persone.
Alla luce degli accertamenti di cui sopra, e considerato che il tecnico incaricato dalla gestione, ha relazionato, motivando che la struttura era originariamente adibita alla stessa attività e che nulla è mutato rispetto alla precedente gestione, come deve comportarsi questo Servizio Commercio Responsabile dell’avvio attività dei due esercizi?
Ringrazio
Buongiorno!
desidererei un vostro parere in merito a quanto vado ad esporre:
Nell’ottobre 2017 è cessata attività di Albergo Ristorante operante da moltissimi anni.
Nei medesimi locali una Società ha trasferito le propria attività di Albergo Ristorante, anch’essa attiva in paese limitrofo da molti anni, destinando una porzione degli stessi ad attività di Affittamere.
Tali avvio di attività sono state oggetto da parte della competente Azienda USL delle seguenti precisazioni:
- Per l’Affittamere: è stato evidenziato come un locale pluriuso al p.t. presenti altezza inferiore a quella minima prevista
dal R.E.
- Per l’Albergo/Rist. : è stato evidenziato come due camere non appaiano dotate di aereo illuminazione naturale diretta,
che dovrà essere garantita ai fini della destinazione del vano alla permanenza di persone.
Alla luce degli accertamenti di cui sopra, e considerato che il tecnico incaricato dalla gestione, ha relazionato, motivando che la struttura era originariamente adibita alla stessa attività e che nulla è mutato rispetto alla precedente gestione, come deve comportarsi questo Servizio Commercio Responsabile dell’avvio attività dei due esercizi?
Ringrazio
[/quote]
Devi procedere con l'art. 17 bis TULPS per far cessare l'attività (o l'utilizzo dei locali e basta se possibile).
Quando non vi è subingresso ma avvio di nuova attività NON HA RILEVANZA che l'attività avviata sia analoga a quella svolta da altro soggetto perchè si applicano le NORME ATTUALMENTE VIGENTI, anche se più restrittive (o impeditive), comprese quelle sulla destinazione d'uso, altezze, superfici, rapporti aeroilluminanti, ecc...
QUINDI procedi quanto prima diffidando dalla prosecuzione (leggi bene 17 ter che prevede che tu faccia chiudere decorsi almeno 30 giorni) ...
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "
Art. 17-bis
Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00.
La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1032,00.
Art. 17-ter
Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al Questore.
Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.
Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Art. 17-quater
Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17- ter.