Buongiorno,
una persona è interessata a partecipare a manifestazioni/fiere/sagre montando un gazebo e vendendo birra alla spina.
Io farei presentare a tale operatore una SCIA per la vendita itinerante su aree pubbliche...per le partecipazioni ai vari eventi vendendo la birra alla spina lo stesso dovrà presentare una SCIA temporanea di somministrazione ogni volta che vi partecipa?
Tale operatore incorre nelle limitazioni relative alla vendita di bevande alcoliche e quindi ha problemi per la vendita alla spina e potrebbe farlo solo in recipienti chiusi con quantità maggiore o uguale a 0,33 litri?
La nuova legge regionale non dice nulla...forse dobbiamo ragionare sempre con i vecchi canoni?
Grazie
La normativa sulla vendita degli alcolici è un complicato rebus che attinge ad almeno una decina di disposizioni diverse.
Fra queste resta sicuramente in vigore l'art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 114/98 che, in combinato disposto con gli artt. 87 TULPS e 176 Reg. TULPS, fa sì che i commercianti su area pubblica possano vendere solo alcolici in recipienti chiusi con i vari limiti dimensionali che non sto a ripetere.
Un modo per aggirare tale divieto è quello di dare la veste della somm.ne temporanea, in qual modo si tratta, formalmente, di un pubblico esercizio temporaneo in grado di somministrare. Questo, però, se il soggetto è inserito in una manifestazione / evento.
Nella realtà vedo molto spesso che le amministrazioni locali nemmeno si pongono il problema e, accanto ai banchini degli hobbisti, c'è sempre il tizio che spilla e vende birra artigianale.