Cari amici buongiorno.
Alla mia attenzione le nuove disposizioni introdotte dalla Regione Toscana in tema di outlet (artt. 13,22,23,24).
Chiedo:
- sono ammessi i cd. spazi-corner outlet all'interno delle strutture (negozi) commerciali?;
- stessa disciplina(risposta) anche per corner all'interno di locali adiacenti alle imprese industriali e artigianali (che effettuano quindi vendita diretta di beni da loro prodotti)?;
- è possibile la vendita outlet con l'affido di reparto?;
- infine per le vendite outlet nessuna particolarità/deroghe alla disciplina sulla pubblicità dei prezzi?
Grazie, sempre grazie
La legge 28/05 disponeva che la “vendita in outlet” poteva essere effettuata all’interno di un esercizio di commercio al dettaglio.
La denominazione di outlet poteva essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgevano la vendita in outlet
Nei casi di vendita in outlet era vietata la vendita in outlet di merci diverse da quelle ivi indicate.
Da qui si era aperta la strada interpretativa per la quale la "vendita in outlet" poteva essere considerata come un corner interno al negozio. La locuzione “all’interno” dava seguito a questa interpretazione.
Oggi, con la LR 62/2018, le cose sembrano cambiate. La disposizione del divieto non si applica alla vendita in outlet ma agli esercizi:
[i]Negli esercizi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera h), è vietata la vendita di merci diverse da quelle ivi indicate.[/i] La cosa è rafforzata dalla ulteriore disposizione posta come deroga:
[i]Gli esercizi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera h), numero 2), se realizzati in forma di centro commerciale, possono contenere anche esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare[/i]. Quindi solo le medie o grandi strutture nella forma del centro commerciale possono vendere merci non outlet, comunque a determinate condizioni (vedi art. 24, comma 2)
Quindi, anche se si potrebbero fare giri di parole per dimostrare la stessa ratio della LR 28/05, ritengo che sembra più ragionevole l’interpretazione restrittiva. La cosa riguarda entrambe le tipologie di outlet (non vedo distinzioni, il divieto riguarda la lett. h) nel suo complesso.
Posto quello che abbiamo detto, se un outlet (medesimo esercizio) è suddivisibile in reparti, non vedo perché non affidarne uno o più a terzi. Rammenta l’art. 22 della LR: si applicano tutte le altre regole per il commercio al dettaglio. Magari poi giudichiamo se ci sono o meno i reparti, ma in teoria, non vedo problemi.
Per i prezzi valgono le stesse regole degli altri esercizi, vedi ancora l'art.22. L’outlet si caratterizza per i prodotti posti in vendita non per i prezzi praticati. Si applicano le disposizioni da art. 100 ad art. 109
Ho seguito l'evoluzione normativa. Bene, trova conferma quanto credevo.
Compito PRIMO del giurista...l'interpretazione delle norme...del legislatore.
Grazie!