Data: 2019-01-16 09:10:13

Commercio su aree pubbliche

Buongiorno.

Riporto, in calce, quanto disposto dal comma 686 della Legge di Bilancio.

Con l'abrogazione dell'art. 70 del D.LGS. 59/2010 viene, in pratica, eliminata l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

L'art. 21 - comma 3 - della L.R. 06/2010 riporta, invece (ovviamente), l'obbligo di autorizzazione, cosi come anche previsto dal Decreto Legislativo n.222/2016

Come ci dobbiamo comportare, allo stato attuale, in presenza di una richiesta per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante?

Grazie.

riferimento id:48257

Data: 2019-01-16 20:51:26

Re:Commercio su aree pubbliche

Con l’abrogazione dell’art. 70 di fatto torna in vigore la versione precedente dell'art. 28 c. 4 del d.lgs. 114/98 nelle regioni che non hanno una legge regionale in materia.
La vecchia formulazione prevede che [i]"L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal [u]comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale[/u]. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago[/i]".

Ora si tratta di capire se l'abrogazione della modifica al d.lgs. ha o meno impatto sulla l.r., tenendo conto che il testo vigente dell'art. 24 c.1 è stato modificato dalla l.r. 3/2011 proprio in virtù della modifica introdotta dal d.lgs. 59...

Quindi puoi procedere con il rilascio dell’autorizzazione itinerante sicuramente se la ditta ha sede nel tuo comune.
Diversamente ho qualche dubbio.

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