Data: 2019-01-15 08:53:14

lago di pesca sportiva

Buongiorno, quali sono gli adempimenti, se ci sono,  per svolgere l'attività sportiva di pesca in un lago da parte di una associazione o di un circolo che ha nelle finalità la promozione e la diffusione di attività sportive e ricreative-culturali?
senza fare somministrazione o vendita di alimenti e bevande
grazie mille

riferimento id:48244

Data: 2019-01-16 16:03:34

Re:lago di pesca sportiva


Buongiorno, quali sono gli adempimenti, se ci sono,  per svolgere l'attività sportiva di pesca in un lago da parte di una associazione o di un circolo che ha nelle finalità la promozione e la diffusione di attività sportive e ricreative-culturali?
senza fare somministrazione o vendita di alimenti e bevande
grazie mille
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La materia è disciplinata dal Dlgs 148/2008 che prevede una autorizzazione per l'acquacoltura e una NOTIFICA per i laghetti di pesca sportiva.
Trattandosi di attività non imprenditoriale non rientra nel dpr 160 e quindi questa seconda si presenta direttamente alla ASL

Vedi anche: http://www.api-online.it/uploads/Leggi/laghetti-pesca-sportiva.pdf


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D.Lgs. 04/08/2008, n. 148
Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 settembre 2008, n. 225, S.O.
Capo II

Imprese di acquacoltura e stabilimenti di lavorazione autorizzati

Art. 4. Autorizzazione delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione

In vigore dal 26 settembre 2008
1. Ogni impresa di acquacoltura deve essere autorizzata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità all'articolo 6. L'autorizzazione può interessare eventualmente diverse imprese che allevano molluschi in una stessa zona destinata a molluschicoltura. Tuttavia, ad ogni centro di spedizione, centro di depurazione o bacino di depurazione naturale ed ogni altra impresa analoga situata all'interno di una zona destinata a molluschicoltura è rilasciata un'autorizzazione individuale.
2. Le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione devono avere ciascuno un proprio numero di autorizzazione.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità all'articolo 6, individuano e autorizzano di volta in volta lo stabilimento di lavorazione finalizzato all'abbattimento degli animali d'acquacoltura per contrastare la malattia, conformemente a quanto previsto all'articolo 32.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, il servizio veterinario regionale può limitare alla sola registrazione:
a) gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato;
b) i laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale;
c) le imprese di acquacoltura che commercializzano animali d'acquacoltura soltanto per il consumo umano, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 853/2004.
5. Relativamente ai casi di cui al comma 4 le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano tenendo conto della natura, delle caratteristiche e della situazione dell'impianto, del laghetto di pesca sportiva o dell'impresa interessati nonché del rischio di propagazione delle malattie ad altre popolazioni di animali acquatici in conseguenza delle loro attività.
6. Nel caso in cui non siano soddisfatte le disposizioni del presente decreto legislativo, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta le misure previste all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Spunti:
https://www.navegnacervia.it/public/2013101183722_Laghetti%20Pesca%20Sportiva%20Norme_ISS.pdf

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