:) Buongiorno,
nel 2005, in applicazione dell’art. 8 del Regolamento Regionale 17R del 16/03/2004 si procedeva all’approvazione del “Programma Integrato di Rivitalizzazione dei Centri Commerciali Naturali” successivamente modificato, con il quale si individuavano i centri commerciali naturali del capoluogo, di Bagno Vignoni e Vignoni corrispondenti con i rispettivi centri storici
Chiedo se oggi questo documento, essendo venuta meno la norma che lo sosteneva, può essere applicato (io penserei di no) in tal caso chiedo se può essere in parte ripreso in applicazione degli artt. 110 e 111 del nuovo Codice del Commercio per la valorizzazione di aree (cioè le stesse) di particolare interesse del territorio comunale sottoponendo, previa concertazione, l’attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree
Ringrazio per l'attenzione
resto in attesa di un vostro : prezioso cenno di risposta
Cordiali saluti
Edi Martorini
COMUNE SAN QUIRICO D'ORCIA
:) Buongiorno,
nel 2005, in applicazione dell’art. 8 del Regolamento Regionale 17R del 16/03/2004 si procedeva all’approvazione del “Programma Integrato di Rivitalizzazione dei Centri Commerciali Naturali” successivamente modificato, con il quale si individuavano i centri commerciali naturali del capoluogo, di Bagno Vignoni e Vignoni corrispondenti con i rispettivi centri storici
Chiedo se oggi questo documento, essendo venuta meno la norma che lo sosteneva, può essere applicato (io penserei di no) in tal caso chiedo se può essere in parte ripreso in applicazione degli artt. 110 e 111 del nuovo Codice del Commercio per la valorizzazione di aree (cioè le stesse) di particolare interesse del territorio comunale sottoponendo, previa concertazione, l’attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree
Ringrazio per l'attenzione
resto in attesa di un vostro : prezioso cenno di risposta
Cordiali saluti
Edi Martorini
COMUNE SAN QUIRICO D'ORCIA
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I due articoli citati prevedono specifiche condizioni per introdurre limitazioni, vincoli e programmi
Es. 110 comma 3: 3. Preliminarmente alla definizione dei percorsi di cui al comma 1, il comune perimetra le aree interessate e definisce eventuali interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125 della l.r. 65/2014 .
A quelle condizioni sono possibili interventi ma ricorda che sono di natura ECCEZIONALE ed ogni limitazione commerciale deve trovare una forte giustificazione motivazionale.
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Art. 110
Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale
1. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le aree sono individuate in relazione al loro valore e pregio oppure in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale.
3. Preliminarmente alla definizione dei percorsi di cui al comma 1, il comune perimetra le aree interessate e definisce eventuali interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125 della l.r. 65/2014 .
4. Nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere:
a) programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree;
b) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;
c) intese con le attività della media e grande distribuzione per la realizzazione di azioni e iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree di cui al comma 1;
d) definizione di specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, fino alla previsione di limitazioni alla vendita di particolari prodotti;
e) intese con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane;
f) individuazione di aree destinate alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e ittici, al fine di aumentare le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità e di favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti.
5. Nelle aree di cui al comma 1 il comune può:
a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per i fondi a destinazione commerciale vuoti;
b) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.
Art. 111
Centri commerciali naturali
1. I centri commerciali naturali sono luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, perimetrati dal comune e concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.
2. Il comune perimetra l'area del centro commerciale naturale e gli operatori economici insediati in tale area possono definire politiche commerciali unitarie e la forma giuridica più idonea a rappresentarne gli interessi, anche prevedendo modalità di compartecipazione tra pubblico e privato.
3. Il comune e l'organismo di gestione del centro commerciale naturale, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio di cui all’articolo 3, comma 2, predispongono programmi di azioni finalizzate alla qualificazione e promozione dei luoghi e delle attività. I programmi possono prevedere:
a) interventi per migliorare l'accessibilità con i diversi mezzi di trasporto, creazione di segnaletica per i percorsi di avvicinamento, idonee dotazioni di aree di parcheggio, eliminazione di barriere architettoniche, eventuali incrementi dell'illuminazione e interventi sulla qualità urbana, anche attraverso l'armonizzazione delle insegne commerciali e la predisposizione di piani del colore;
b) creazione di sistemi di trasporto pubblico di interscambio in sostituzione delle auto private;
c) creazione di spazi pubblici e di relazione destinati ad attività di sviluppo della socialità, prevedendo modalità semplificate per la fruizione, soprattutto da parte dei più giovani;
d) realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei cittadini;
e) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;
f) crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio;
g) costituzione di reti di fidelizzazione dei consumatori e di vendita on-line;
h) attività di formazione degli operatori finalizzate ad accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza e a creare economie di scala;
i) collaborazione con associazioni di volontariato per la realizzazione di interventi coordinati di promozione;
j) integrazione dell'attività commerciale con eventi di interesse culturale e di spettacolo;
k) promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;
l) realizzazione di punti di accesso gratuito a rete wi-fi.
4. Nelle aree perimetrate come centro commerciale naturale il comune può applicare gli interventi di cui all'articolo 110, comma 5.
Buongiorno,
grazie per la risposta anche se mi lascia molti dubbi!!!
per esempio con il PIR avevamo fatto una perimetrazione che individuava i centri commerciali naturali in corrispondenza con centri storici, l'intento sarebbe quello di adottare una delibera di consiglio, riprendiamo la stessa perimetrazione e contestualmente stabilire alcune limitazioni in relazione all'art. 49 (avevamo fatto a suo tempo la delibera dei criteri per la somministrazione ai sensi del 42 bis) e dell'art. 110 per vietare nei centri storici gli esercizi di somministrazione e vendita di prodotti etnici, gli esercizi esclusivi di vendita tramite distributori automatici, sexi shop, laterizi macchine..... pensa che sia possibile ???
altrimenti qual è l'atto che si dovrebbe adottare ai sensi del comma 3 art. 110?
Buongiorno,
grazie per la risposta anche se mi lascia molti dubbi!!!
per esempio con il PIR avevamo fatto una perimetrazione che individuava i centri commerciali naturali in corrispondenza con centri storici, l'intento sarebbe quello di adottare una delibera di consiglio, riprendiamo la stessa perimetrazione e contestualmente stabilire alcune limitazioni in relazione all'art. 49 (avevamo fatto a suo tempo la delibera dei criteri per la somministrazione ai sensi del 42 bis) e dell'art. 110 per vietare nei centri storici gli esercizi di somministrazione e vendita di prodotti etnici, gli esercizi esclusivi di vendita tramite distributori automatici, sexi shop, laterizi macchine..... pensa che sia possibile ???
altrimenti qual è l'atto che si dovrebbe adottare ai sensi del comma 3 art. 110?
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Giurisprudenza ammette, se ben motivati, provvedimenti volti al divieto di specifiche attività nelle aree di pregio ... ma con dei limiti
Si veda:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19482.0
https://www.varesenews.it/2014/09/il-sindaco-vieto-l-apertura-del-sexy-shop-il-comune-paga-i-danni-ai-commercianti/27457/
Recentemente per FIRENZE (ma parliamo di FIRENZE!!!!) è stata ritenuta legittima una limitazione nell'area unesco:
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/12/20/news/firenze_la_sentenza_del_tar_stop_del_comune_a_nuove_aperture_di_ristoranti_in_centro_e_legittimo_-184724834/
Anche ROMA è andata in quella direzione:
http://centro.romatoday.it/regolamento-tutela-centro-storico-minimarket.html
SINTESI:
Se motivata per esigenze di natura diversa da qualla commerciale è possibile, per specifiche aree, con delbiera di consiglio, vietare talune tipologie di esercizi.
Ho forti dubbi sul divieto di prodotti etnici (http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/07/04/ADywbGR-prodotti_market_cinese.shtml) anche per la loro difficile qualificazione (la bistecca alla fiorentina è etnica?)
Rammenta anche l'art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 222/2016:
[i]4. Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni. [/i]
Vedi pure l'art. 50 TUEL come modificato dall'uòtimo decreto sicurezza (DL 113/2018)
(in rosso le nuove disposizioni)
Comma 7-bis
7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, [color=red]o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna[/color], nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, [color=red]nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.[/color]
[color=red]Comma 7-bis.1
L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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