Data: 2019-01-14 17:06:11

Sicilia - titolo abilitativo per costruzione stabilimento balneare

In Sicilia il rilascio della Concessioni Demaniali Marittime è regolato dal Decreto Assessoriale (Territorio e Ambiente) n. 319 del 05/08/2016. Nei comuni in cui non sono stati ancora adottati i Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo, la procedura prevede che l'istruttoria della richiesta di C.D.M. sia eseguita dal competente ufficio regionale su una specifica e ben definita proposta progettuale dell'intervento che ricadrà sull'area demaniale concessa. Prima del rilascio della C.D.M. vari enti (ufficio urbanistica del Comune, Capitaneria di Porto, Ufficio delle Dogane, Azienda Sanitaria Provinciale, Ufficio del Genio Civile, Soprintendenza - la quale rilascia l'Autorizzazione Paesaggistica con procedura semplificata)  esprimono il proprio parere su tale specifico progetto, e nel corso di tale istruttoria potrebbero essere richieste (da uno o più enti interessati) delle modifiche al progetto iniziale. Ottenuti tutti i vari pareri favorevoli (anche con prescrizioni), l'istruttoria si conclude con il rilascio della C.D.M.
A seguito di ciò occorre il titolo edilizio per l'effettiva realizzazione della struttura. Prima del recepimento in Sicilia del D.lgs 380/01 mediante la L.R. 16/2016, tale titolo edilizio consisteva nel rilascio dell'Autorizzazione Edilizia (art. 25 della L.R. 37/85, ora abrogato dalla L.R. 16/2016) dallo stesso ufficio che aveva rilasciato il parere preliminare, pertanto sostanzialmente di trattava di una "conferma" del precedente parere.
Oggi il titolo edilizio da ottenere sarebbe il Permesso di Costruire, rilasciato dal servizio Edilizia Privata dell'U.T.C. (diverso dall'ufficio urbanistica che ha rilasciato il parere preventivo). Si potrebbe verificare pertanto il caso di una richiesta di modifiche al progetto presentato, con la conseguenza che bisognerebbe richiedere una modifica (art. 24 del regolamento del Codice della Navigazione) alla C.D.M. rilasciata (insieme a tutti i nuovi pareri).
Non sarebbe più logico, considerato il fatto che la C.D.M. è espressamente rilasciata sulla base di uno specifico progetto (che ha già ottenuto un  parere favorevole anche dal Comune), utilizzare la SCIA alternativa al PdC, e nello specifico quanto previsto dall'art. 23 comma 1, lettera b), andando a considerare le Concessioni D.M. alla stregua di "[i]accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive[/i]"?

riferimento id:48240

Data: 2019-01-16 13:03:29

Re:Sicilia - titolo abilitativo per costruzione stabilimento balneare


In Sicilia il rilascio della Concessioni Demaniali Marittime è regolato dal Decreto Assessoriale (Territorio e Ambiente) n. 319 del 05/08/2016. Nei comuni in cui non sono stati ancora adottati i Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo, la procedura prevede che l'istruttoria della richiesta di C.D.M. sia eseguita dal competente ufficio regionale su una specifica e ben definita proposta progettuale dell'intervento che ricadrà sull'area demaniale concessa. Prima del rilascio della C.D.M. vari enti (ufficio urbanistica del Comune, Capitaneria di Porto, Ufficio delle Dogane, Azienda Sanitaria Provinciale, Ufficio del Genio Civile, Soprintendenza - la quale rilascia l'Autorizzazione Paesaggistica con procedura semplificata)  esprimono il proprio parere su tale specifico progetto, e nel corso di tale istruttoria potrebbero essere richieste (da uno o più enti interessati) delle modifiche al progetto iniziale. Ottenuti tutti i vari pareri favorevoli (anche con prescrizioni), l'istruttoria si conclude con il rilascio della C.D.M.
A seguito di ciò occorre il titolo edilizio per l'effettiva realizzazione della struttura. Prima del recepimento in Sicilia del D.lgs 380/01 mediante la L.R. 16/2016, tale titolo edilizio consisteva nel rilascio dell'Autorizzazione Edilizia (art. 25 della L.R. 37/85, ora abrogato dalla L.R. 16/2016) dallo stesso ufficio che aveva rilasciato il parere preliminare, pertanto sostanzialmente di trattava di una "conferma" del precedente parere.
Oggi il titolo edilizio da ottenere sarebbe il Permesso di Costruire, rilasciato dal servizio Edilizia Privata dell'U.T.C. (diverso dall'ufficio urbanistica che ha rilasciato il parere preventivo). Si potrebbe verificare pertanto il caso di una richiesta di modifiche al progetto presentato, con la conseguenza che bisognerebbe richiedere una modifica (art. 24 del regolamento del Codice della Navigazione) alla C.D.M. rilasciata (insieme a tutti i nuovi pareri).
Non sarebbe più logico, considerato il fatto che la C.D.M. è espressamente rilasciata sulla base di uno specifico progetto (che ha già ottenuto un  parere favorevole anche dal Comune), utilizzare la SCIA alternativa al PdC, e nello specifico quanto previsto dall'art. 23 comma 1, lettera b), andando a considerare le Concessioni D.M. alla stregua di "[i]accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive[/i]"?
[/quote]

Il problema c'è in questo ed in altri contesti.
Se la CDM non contiene anche il titolo edilizio è evidente che nella fase di acquisizione di questo (ma anche della notifica sanitaria, o della scia commerciale ecc...) troveranno applicazione le norme vigenti al momento (che potrebbero cambiare) e la valutazione potrà essere fatta anche da uffici diversi (o dallo stesso ufficio in modo diverso, ad esempio se cambia responsabile o istruttore).

Ovviamente l'Ente con il parere si è vincolato in parte ... ma la CDM è rilasciata ai fini demaniali e non può escludersi che in ambito edilizio vi siano prescrizioni o limiti più stringenti che potrebbero anche portare ad una modifica della CDM.

Questo avviene ad esempio anche dopo una variante urbanistica (es. variante SUAP) ed in molti altri contesti.

riferimento id:48240
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it