1) una sala giochi con SLOT e VLT, necessita del rilascio del solo titolo di polizia di cui all'art. 88 TULPS, e quindi non è più di competenza del comune ??
2) qual'è la disposizione che impone la differenziazione dell'offerta di gioco, e cioè non l'installazione esclusiva di apparecchi art. 110 comma 6, ma la necessità di accompagnare l'installazione di comma 6 con "qualche" comma 7??
Grazie !!!
Ai sensi del decreto AAMS del 22/01/2010, le VLT si possono installare in un determinato insieme di luoghi, si tratta di un elenco tassativo di “ambienti dedicati”.
Fra questi ambienti troviamo:
e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori
f) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
Nel caso della lett. e) siamo di fronte ad una doppia competenza e una doppia abilitazione: comunale, per la parte afferente al raggio d’azione dell’art. 86 TULPS; questorile, per la parte riguardante l’art. 88 TULPS (VLT)
Nel caso della lett. f) è necessaria e sufficiente l’abilitazione questorile ex art. 88 TULPS dato che si tratta di luoghi inibiti ai minorenni al cui interno sono installate solo macchinette con vincita in denaro (qua non vige l'obbligo di diversificazione).
il criterio della diversificazione dell’offerta di gioco a cui soggiacciono i pubblici esercizi, tramite l’istallazione di almeno un apparecchio senza vincite in denaro, è ricavabile dal decreto interdirettoriale 27/10/2003, art. 3, comma 3. Prassi vuole che si applichi anche a chi pubblico esercizio non è (vicinato, tabacchi, ecc.).
AAMS (ufficio regionale di Firenze) ha precisato, inoltre, che l’offerta di gioco deve essere diversificata con altri giochi sottoposti ad ISI (imposta sugli intrattenimenti) che sono gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 e gli apparecchi AM di cui agli elenchi dei decreti fiscali AAMS. Una diversificazione effettuata con giochi in scatola, giochi delle carte, non sarebbe accettabile.
Alla perfetta ricostruzione di Mario aggiungo solo che la licenza questorile per vlt ex art.2 c.2 quater L..73/2010 (con rif. all’88 tulps) nelle sale di tipo “e” viene concessa per attività secondaria (restando la sala giochi tradizionale attività prevalente) e quindi l’atto presupposto è l’86 tulps cui si “appoggia” l’ 88 questorile.
Ne consegue che se viene meno per qualsiasi motivo l’86 comunale, decade a cascata l’88 tulps.
La sala di tipo “f” è invece abilitata dal solo titolo questorile e dedicata ai soli apparecchi vlt e consente di mettere anche le slot (ma non gli AM e/o i c.7).
Tutte le sale ove si installano Vlt abbisognano anche del collaudo da parte dei Monopoli e dell’iscrizione al RIES.