Data: 2019-01-10 16:22:36

Ancora requisiti morali

Ciao Simone, avrei ancora un quesito riferito ai requisiti morali di cui all'art. 71 D. Lgs. 59/2010.
Il reato di lesioni personali (di cui all'art. 582 C.P.) commesso nel 2005,  per il quale è stata inflitta con sentenza del Giudice di pace in data 3/12/2009 e confermata dal Tribunale monocratico in data 20/12/2010,  la multa di € 350,00 - con dispositivo: "attenuanti generiche" , è ostativo per l'attività di commercio e somministrazione ?  La multa è stata pagata nel 2017.

Ho trovato in rete una risoluzione del Mise che nel rispondere ad un quesito sul carattere ostativo o meno del reato di minaccia, richiamava anche una nota del 15/6/2011 con la quale il  Ministero di Grazia e Giustizia avrebbe
riportato una lista di[u] reati ricadenti nella nozione dei delitti contro la persona commessi con
violenza, di cui all’articolo 71, comma 1, lettera c) [/u]
Ho provato a reperire questa nota, senza esito.
Qualcuno ne sa qualcosa ?
Grazie

riferimento id:48189

Data: 2019-01-11 16:09:33

Re:Ancora requisiti morali

non è quella citata ma dovrebbe essere su per giù uguale:
https://www.mise.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/ALLRis210445MinGiust15giu2011.pdf

riferimento id:48189

Data: 2019-01-11 16:17:27

Re:Ancora requisiti morali

Vedi qui:
https://books.google.it/books?id=VjOIeaxcksUC&pg=PA93&lpg=PA93&dq=2011+con+la+quale+il+Ministero+di+Grazia+e+Giustizia+requisiti+morali&source=bl&ots=w8C75v0Z-T&sig=gCrM2R1GVM-rzQfgT2fXkrvlfTM&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjl7c-dkObfAhVdAxAIHcZXAjMQ6AEwAHoECAEQAQ#v=onepage&q=2011%20con%20la%20quale%20il%20Ministero%20di%20Grazia%20e%20Giustizia%20requisiti%20morali&f=false

riferimento id:48189

Data: 2019-01-15 09:45:08

Re:Ancora requisiti morali

Ringrazio per le risposte fornite. Il reato di lesioni personali rientra quindi nella lista dei delitti contro la persona commessi con violenza.
Rimane un dubbio: nella nota del Ministero di Grazia e Giustizia  del 15/6/2011, contenente l'elenco dei delitti contro la persona commessi con violenza, al paragrafo 2 si legge:
"L'art. 71 comma 1 D. L.vo 59/2010, nel disciplinare le situazioni che non consentono di esercitare attività commerciali di vendita e di somministrazione, prevede - alla lett. C), l'avere riportato condanna definitiva [b][u]a pena detentiva : [/b]].............. "per delitti contro la persona commessi con violenza". 
Sembra di dedurre che per il reato di lesioni personali, a determinare l'ostatività all'esercizio del commercio e della somministrazione , sia[u] la condanna a pena detentiva [/u]e non anche l'applicazione della pena della multa, come nel caso esposto in precedenza.  Tenuto conto della formulazione letterale dell'art. 71, comma c, del D. Lgs. 59/2010 :  "coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, [b]una condanna a pena detentiva [/b]per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, [b]ovvero[/b] per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza",  si chiede se il reato di lesioni personali per il quale sia stata comminata la pena della multa e non la detenzione, sia ostativo per l'esercizio del commercio e della somministrazione.  Grazie

riferimento id:48189

Data: 2019-01-16 16:06:55

Re:Ancora requisiti morali


Ringrazio per le risposte fornite. Il reato di lesioni personali rientra quindi nella lista dei delitti contro la persona commessi con violenza.
Rimane un dubbio: nella nota del Ministero di Grazia e Giustizia  del 15/6/2011, contenente l'elenco dei delitti contro la persona commessi con violenza, al paragrafo 2 si legge:
"L'art. 71 comma 1 D. L.vo 59/2010, nel disciplinare le situazioni che non consentono di esercitare attività commerciali di vendita e di somministrazione, prevede - alla lett. C), l'avere riportato condanna definitiva [b][u]a pena detentiva : [/b]].............. "per delitti contro la persona commessi con violenza". 
Sembra di dedurre che per il reato di lesioni personali, a determinare l'ostatività all'esercizio del commercio e della somministrazione , sia[u] la condanna a pena detentiva [/u]e non anche l'applicazione della pena della multa, come nel caso esposto in precedenza.  Tenuto conto della formulazione letterale dell'art. 71, comma c, del D. Lgs. 59/2010 :  "coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, [b]una condanna a pena detentiva [/b]per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, [b]ovvero[/b] per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza",  si chiede se il reato di lesioni personali per il quale sia stata comminata la pena della multa e non la detenzione, sia ostativo per l'esercizio del commercio e della somministrazione.  Grazie
[/quote]

Come hai segnalato bene la questione ruota su quell'OVVERO.

Io continuo a pensarla così
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3679.0

riferimento id:48189
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