Come noto la legge di bilancio 2019, nell'escludere le attività di commercio su aree pubbliche dalla Direttiva Servizi, ha abrogato l'art. 70 del D.Lgs 59/2010, che prevedeva anche la sostituzione del comma 2, dell'art. 28 del D.Lgs 114/1998, in questo modo togliendo la limitazione, ivi originariamente contemplata, che le autorizzazioni in oggetto potessero essere rilasciate solo a persone fisiche o a società di persone.
Visto che la legge regionale veneta sul punto nulla dice, è' corretto ritenere che rimane la possibilità di rilasciare l'autorizzazione in oggetto a società di capitali o cooperative (il problema si pone ora per i subingressi), in quanto limitazioni all'esercizio dell'attività in parola, attraverso l'indicazione della forma giuridica richiesta all'operatore, contrasta con l'articolo 34, comma 3, lettera e) del decreto legge n. 201 del 2011?
Come noto la legge di bilancio 2019, nell'escludere le attività di commercio su aree pubbliche dalla Direttiva Servizi, ha abrogato l'art. 70 del D.Lgs 59/2010, che prevedeva anche la sostituzione del comma 2, dell'art. 28 del D.Lgs 114/1998, in questo modo togliendo la limitazione, ivi originariamente contemplata, che le autorizzazioni in oggetto potessero essere rilasciate solo a persone fisiche o a società di persone.
Visto che la legge regionale veneta sul punto nulla dice, è' corretto ritenere che rimane la possibilità di rilasciare l'autorizzazione in oggetto a società di capitali o cooperative (il problema si pone ora per i subingressi), in quanto limitazioni all'esercizio dell'attività in parola, attraverso l'indicazione della forma giuridica richiesta all'operatore, contrasta con l'articolo 34, comma 3, lettera e) del decreto legge n. 201 del 2011?
[/quote]
RAGIONAMENTO CORRETTO a cui aggiungerei l'art. 3 del DL 138/2011
[b]Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge[/b]
*************
[b]DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) (GU Serie Generale n.284 del 06-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251) note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).[/b]
Art. 34
Liberalizzazione delle attivita' economiche ed eliminazione dei
controlli ex-ante
1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai
sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita'
ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attivita' economiche e' improntata al
principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,
fatte salve le esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento
comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti
amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel
rispetto del principio di proporzionalita'.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme
vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori
di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo
all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad
alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica
attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta
all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura
di beni o servizi;
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari
all'attivita' svolta.
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a
previa autorizzazione l'esercizio di un'attivita' economica deve
essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse
generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con
l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di
proporzionalita'.
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta a
rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto
del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi e
i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio
di attivita' economiche.
6. Quando e' stabilita, ai sensi del comma 4, la necessita' di
alcuni requisiti per l'esercizio di attivita' economiche, la loro
comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data
sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,
salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un
termine definito; restano salve le responsabilita' per i danni
eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai
principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo
le professioni, i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione
come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno).