Data: 2019-01-09 11:57:00

Cassazione - Sentena n. 6069/2005

Buongiorno,
leggevo che la sentenza in oggetto ha precisato che ove risultino certe ed indubitabili l'appartenenza e la provenienza del documento, lo stesso redatto con sistemi meccanizzati è valido anche se privo dell'indicazione del nominativo del responsabile.

Qualcuno ha il testo integrale ella sentenza?

Grazie 

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Data: 2019-01-09 18:24:13

Re:Cassazione - Sentena n. 6069/2005

Cassazione Civile - Sentenza n. 6065 del 21 marzo 2005

Svolgimento del processo

A. A. si oppose al verbale elevato a suo carico in data 1 dicembre 2000 dalla polizia municipale di Genova per la violazione, accertata mediante apparecchiatura autovelox, dell'art. 142, comma 8 del codice della strada, e ne chiese l'annullamento in quanto privo di qualsivoglia sottoscrizione autografa e del nominativo dell'agente accertatore, oltre che per la mancata contestazione immediata della infrazione.

Resistette il Comune di Genova.

Il giudice di pace del capoluogo ligure, con sentenza del 28 settembre 2001, rigettò l'opposizione, rilevando che: il verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori "deve ritenersi legittimo se redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati" in ogni caso, l'indicazione nel corpo del verbalemedesimo di una qualifica unita all'espressione "pro tempore" permetteva l'identificazione del soggetto responsabile dell'immissione dei dati; l'immediata contestazione della violazione non era concretamente possibile, procedendo l'autovettura a elevata velocità; d'altra parte, non era consentito a esso giudice sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento dell'infrazione in termini di impiego di mezzi e di uomini.

Avverso tale pronuncia ricorre per Cassazione la A., facendo valere due motivi di impugnazione, contro cui non ha esplicato difese l'intimato Comune di Genova.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso - con il quale lamenta letteralmente violazione dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. per omessa motivazione su punto decisivo della controversia - la ricorrente deduce che, tenuto conto della situazione dei luoghi (strada urbana a moderato scorrimento), la contestazione insediata, previo fermo dell'autovettura, era possibile e non si appalesava plausibile il riferimento contenuto nel verbale alla "mancanza di personale incaricato della contestazione".

A parte l'erronea indicazione, quale norma violata, dell'art. 360 c.p.c. n. 5 - che è ovviamente norma strumentale in base alla quale gli errori in iudicando e/o in procedendo, possano essere denunciati - la doglianza è infondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada - che indica, "di massima", i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata di cui al precedente art. 201, comma 1 - contempla, alla lettera e), non solo il caso dell'"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento" ma anche quello in cui il veicolo medesimo sia nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari". Tale impossibilità, che deve essere indicata - come pacificamente nella specie - nel verbale notificato, va evidentemente riferita alla pattuglia che è preposta al funzionamento dell'apparecchiatura autovelox e procede all'accertamento dell'infrazione l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che giustificano la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimi il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcunmargine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, in riferimento all'astratta possibilità che al servizio fosse addetta una seconda pattuglia con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione.

Ciò, da un lato, perchè non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare la modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'Amministrazione, per la immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e in particolare di quelle sui limiti di velocità, il dispiegamento di una pluralità di pattuglie, che renderebbe particolarmente oneroso, e comunque non facilmente praticabile, il valido accertamento di violazioni che pongono in essere situazioni di pericolo per la vita delle persone, legittimamente accertabili con il corretto uso della moderna tecnologia (vedi Cass. nn. 3017/2004, 11971/3003, 11722/3003, 4048/2003, 9438/2001, 4571/2001, 3836/2001, 2494/2001, 12330/1999).

Con il secondo motivo, la ricorrente, denunziando violazione di legge e vizi di motivazione, reitera la doglianza di nullità formale del verbale, che non reca la sottoscrizione autografa nè il nominativo del responsabile dell'immissione dei dati ex art. 6 quater legge 15 marzo 1991 n. 80, non essendo a tal fine idonea l'indicazione della qualifica funzionale accompagnata dall'espressione "pro tempore".

Anche tale motivo è infondato.

In fatto, è pacifico che il rilievo "autovelox" fu operato da pattuglia composta da due agenti, mentre il processo verbale notificato alla proprietaria del mezzo risulta redatto, sulla base della prova fotografica e della relazione degli agenti accertatori, da altro addetto allo stesso ufficio individuato con la qualifica rivestita pro tempore.

Orbene, il riferimento alla normativa della legge 15 marzo 1991 n. 80 e, in particolare, alla disciplina di cui all'art. 6 quater, quanto agli atti amministrativi degli enti locali emessi mediante sistemi informatici e alla validità della mera indicazione a stampa del soggetto responsabile, trova specifica ed esaustiva risposta nella successiva normativa dettata dall'art. 385 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento del nuovo Codice della Strada), che nell'ultima parte del 3^ comma prevede, per i verbali redatti - come nella specie - con sistemi meccanizzati (o di elaborazione), la notificazione con modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando dell'accertatore. Ne consegue che la contestazione effettuata mediante la notifica del modulo predisposto con il sistema meccanizzato in virtù della citata norma è pienamente valida anche nell'ipotesi in cui quel modulo non sia stato sottoscritto dall'organo accertatore, ma rechi l'intestazione del relativo ufficio o comando, restando in siffatto caso de plano assicurate - in funzione della migliore organizzazione e della speditezza del servizio, avute di mira dal legislatore - le finalità della comunicazione con riguardo alla piena conoscenza e alla conseguente difesa del soggetto a cui è contestata la infrazione.

[promo] E' errato, quindi, che il verbale di accertamento notificato al trasgressore, nella ipotesi di contestazione non immediata, debba recare la sottoscrizione autografa da parte del responsabile dell'immissione dei dati. Per l'art. 200 del (nuovo) codice della strada, se detto verbale è redatto "con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati (come è previsto dagli artt. 383, 4, e 385, commi 3 e 4 del Regolamento d'esecuzione e attuazione dello stesso Codice), la "firma autografa" è sostituita dalla indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile (che, come sottolineato da questa Corte nelle sentenze nn. 6475/2000 e 12105/2001, può essere diverso dall'agente fisicamente presente al momento dell'impiego dell'autovelox, dovendo il termine "organo accertatore" ritenersi comprensivo dell'organizzazione dell'ufficio o comando a cui l'agente appartiene), conformemente al disposto di cui all'art. 3, comma due,secondo periodo, del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, che pone la regola generale secondo cui "gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati". Sul punto questa Corte già si è pronunciata nel senso che la redazione del verbale di contestazione attraverso sistemi automatizzati esclude - per ragioni funzionali - la sottoscrizione autografa (Cass. nn. 16417/2002, 1923/1999, 9394/1997, 7234/1996).

Resta la questione della identificabilità del "soggetto responsabile" individuato, per come pacifico in fatto, solo con la indicazione della qualifica e con l'aggiunta della dicitura pro tempore.

Ritiene questa Corte che la non precisa ottemperanza, quanto all'atto amministrativo in esame, della prescrizione dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39 del 1993, relativa all'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, non sia sufficiente nella specie a determinare la nullità dell'atto stesso, dovendosi le modalità di sottoscrizione concretamente attuate ritenersi equipollenti a quelle previste dalla legge, infatti esse consentono, in caso di necessità, l'identificazione del soggetto indicato come autore dell'atto; inoltre la precisazione della qualifica del medesimo consente la verifica della sua competenza più agevolmente di quanto sia possibile sulla base della indicazione del solo nominativo, prevista dalla legge (circa la validità, in riferimento al citato art. 3 D.lgs. n. 39/1993, di un'ordinanza amministrativa sanzionatoria redatta con strumenti informatici e recante in calce un facsimile a stampa della firma del funzionario delegato, cfr. Cass.n. 7234/1996; circa la rilevanza, in mancanza della firma autografa in calce ad analoghi provvedimenti, di elementi che consentano di accertare aliunde la sicura attribuibilità dell'atto a chi debba esserne l'autore, cfr. Cass. n. 16204/2000 e n. 16417/2002).

Il ricorso va in definitiva rigettato. Non v'è luogo a pronuncia sulla spese del presente giudizio, disertato dall'ente intimato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2005.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2005

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