Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993, è possibile omettere la firma autografa, se viene indicato il nominativo del soggetto di cui è omessa la firma; infatti tale articolo precisa: “…se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
Ma agli atti è necessario ci sia un originale cartaceo firmato (o in alternativa un documento informatico firmato digitalmente)?
Grazie
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993, è possibile omettere la firma autografa, se viene indicato il nominativo del soggetto di cui è omessa la firma; infatti tale articolo precisa: “…se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
Ma agli atti è necessario ci sia un originale cartaceo firmato (o in alternativa un documento informatico firmato digitalmente)?
Grazie
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ASSOLUTAMENTE NO!!!! Non avrebbe senso.
In taluni ambiti si adotta un preventivo atto di autorizzazione alla firma autografa omessa che legittima la produzione di tot documenti (soprattutto in ambito tributario)