Buongiorno,
il proprietario di una dimora storica in possesso di tutti i regolari permessi, vorrebbe utilizzare la cucina dell'immobile per dare, ai visitatori della struttura, un buffet di benvenuto in occasioni particolari organizzate per favorire la visita stessa (con una frequenza possibile di una volta al mese).
I visitatori della struttura pagherebbero un biglietto la cui tariffa verrebbe calcolata sia per la visita che per il buffet (in sostanza il buffet verrebbe a pagamento).
A mio avviso il proprietario deve avere il requisito professionale per il commercio/somministrazione di alimenti e bevande e dovrebbe fare una SCIA per somministrazione temporanea in occasione di riunione straordinaria di persone.
La dimora naturalmente è una civile abitazione e non un locale commerciale e i servizi igienici presenti non sono idonei ai disabili.
Che possibilità di procedere, in questo o in altri modi, ha chi vuole muoversi in tal modo?
grazie
Non so a che cosa ti riferisca quando dici che in è possesso di tutti regolari permessi. Forse la dimora storica è una struttura ricettiva inquadrata come “residenza d’epoca” ai sensi della LR 86/2016?
Se fosse una residenza d’epoca ex LR n. 86/2016 c’è una particolare disposizione che, su per giù, disciplina quello che dici. Si tratta dell’art. 50, comma 3 del DPGR 47R/2018 (regolamento attuativo della LR n. 86/2016):
I[i]n caso di eventi promozionali e culturali promossi dal comune competente per territorio, le residenze d'epoca possono essere aperte al pubblico e possono somministrare alimenti e bevande anche ai non alloggiati, nel rispetto di quanto previsto in materia di somministrazione temporanea dall’articolo 45 della l.r. 28/2005.[/i]
Il fatto che siano “promossi dal comune” restringe un po’ il campo applicativo. Il gestore si deve dare da fare per farsi quanto meno ratificare l’iniziativa. Il riferimento alla LR 28/05 è obsoleto, ora c’è la LR 62/2018.
Se si tratta semplicemente di una civile abitazione sottoposta a tutela monumentale ex d.lgs. n. 42/04 allora il discorso cambia.
In questo caso si applicherebbe la LR 62/2018 senza nessuna mediazione di altra norma. La LR citata indica testualmente:
[i]l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 117/2017.[/i]
Quindi, siamo di fronte alla possibilità della somm.ne temporanea se abbiamo a che fare con:
- sagre
- fiere;
- manifestazioni a carattere
religioso
culturale
tradizionale
politico
sindacale
sportivo
- eventi locali straordinari
- eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore
Alla luce di quanto riportato pensi che l’attività privata del soggetto in questione possa essere una manifestazione a carattere culturale oppure un evento locale straordinario? (ho escluso tutte le altre ipotesi).
Forse sì, forse no; più no che sì. Diciamo che se si tratta di un’apertura in occasione di un evento pubblico locale o meno (le giornate del FAI, ad esempio) allora la cosa può stare in piedi, altrimenti si tratte di un’attività privata come un’altra, senza nessun carattere dell’evento o della manifestazione a rilevanza pubblica.
Magari il comune competente potrebbe avallare l’ipotesi dell’evento culturale a prescindere e accettare la SCIA senza fare osservazioni (vista anche la pochezza della cosa), ma non garantisco.
Ah, la somm.ne temporanea non necessita mai dei requisiti professionali, sono necessari e sufficienti quelli morali.
In teoria si addice molto di più, all’ipotesi descritta, il caso della somm.ne di cui all’art. 53, comma 1, lett. a) della LR 62/2018: somm.ne connessa a gallerie d’arte, musei e simili. Certo è che in questo caso non si tratterebbe di somm.ne temporanea, accorerebbe ogni volta un avvio e una cessazione.
Un’altra soluzione potrebbe essere quella del catering (art. 53, comma 1, lett. g). In questo caso la cosa sarebbe coperta, a livello amministrativo, dalla SCIA che a suo tempo è stata fatta dal titolare della ditta di catering quando ha iniziato l’attività (il catering non deve fare una nuova SCIA ogni giorno che lavora presso i domicili altrui). In questo caso, però, c’è di mezzo un terzo soggetto che vorrà la sua parte di guadagno.