Data: 2019-01-06 15:51:13

subentro in una attività di ristorazione prima di presentare la SCIA al SUAP

Buona festa della befana a tutti.
Mi trovo al lavoro con una pratica di questo tipo: il SUAP segnala alla Polizia Locale che l'ATS (siamo in lombardia ex ASL) l'ha informata che in una attività di ristorazione ben conosciuta cè stato un subentro, il SUAP attesta che non ha ricevuto la relativa SCIA e ci invita a verificare.
Si va a verificare, ed effettivamente si constata il subentro quando la SCIA non è ancora stata presentata al SUAP arriverà dopo qualche giorno.
E' ovvio che una sanzione la devo fare ma quale? l'attività è già registrata all'ATS ritengo di non poter applicare l'art. 6/c.2 del Regolamento CEE n° 852/2004 sanzionato dall'art. 6/c.3 del D.Lgs 193/2007, pmr euro 3.000,00 perchè non è stata omessa la notifica igienico-sanitaria era già stata fatta dal precedente gestore.
Potrei applicare l'art. 6/c.3 del D.Lvo n° 193 del 06.11.2007 pmr. euro 1000,00 per omessa notifica di aggiornamento del processo produttivo essendoci stato un subentro all'autorità competente, tramite la presentazione della SCIA da presentarsi al SUAP comunale, proventi e ricorsi all'ATS.
Oppure potrei contestare l'art. 75/c.1 della legge regionale lombardia n° 6/2010 per subingresso in p.e. senza aver presentato la relativa SCIA al SUAP comunale PMR euro 308,00 competenza tutta comunale.
Io sarei più propenso ad applicare l'ultima soluzione, gestendo tutto a livello comunale, cosa ne pensate?
Vi ringrazio in anticipo per la sempre professionale e sollecita risposta.

riferimento id:48150

Data: 2019-01-07 17:11:08

Re:subentro in una attività di ristorazione prima di presentare la SCIA al SUAP


Buona festa della befana a tutti.
Mi trovo al lavoro con una pratica di questo tipo: il SUAP segnala alla Polizia Locale che l'ATS (siamo in lombardia ex ASL) l'ha informata che in una attività di ristorazione ben conosciuta cè stato un subentro, il SUAP attesta che non ha ricevuto la relativa SCIA e ci invita a verificare.
Si va a verificare, ed effettivamente si constata il subentro quando la SCIA non è ancora stata presentata al SUAP arriverà dopo qualche giorno.
E' ovvio che una sanzione la devo fare ma quale? l'attività è già registrata all'ATS ritengo di non poter applicare l'art. 6/c.2 del Regolamento CEE n° 852/2004 sanzionato dall'art. 6/c.3 del D.Lgs 193/2007, pmr euro 3.000,00 perchè non è stata omessa la notifica igienico-sanitaria era già stata fatta dal precedente gestore.
Potrei applicare l'art. 6/c.3 del D.Lvo n° 193 del 06.11.2007 pmr. euro 1000,00 per omessa notifica di aggiornamento del processo produttivo essendoci stato un subentro all'autorità competente, tramite la presentazione della SCIA da presentarsi al SUAP comunale, proventi e ricorsi all'ATS.
Oppure potrei contestare l'art. 75/c.1 della legge regionale lombardia n° 6/2010 per subingresso in p.e. senza aver presentato la relativa SCIA al SUAP comunale PMR euro 308,00 competenza tutta comunale.
Io sarei più propenso ad applicare l'ultima soluzione, gestendo tutto a livello comunale, cosa ne pensate?
Vi ringrazio in anticipo per la sempre professionale e sollecita risposta.
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Certo ... solo l'ultima soluzione ... senza dubbio

riferimento id:48150

Data: 2019-01-09 13:51:00

Re:subentro in una attività di ristorazione prima di presentare la SCIA al SUAP

Scusate se mi intrometto.
Ho sempre saputo (forse sbagliando) che in caso di subingresso la SCIA può comunque pervenire entro 30 giorni dall'atto notarile, ma ovviamente il nuovo soggetto può cominciare da subito.
Non è così?

Grazie mille.

riferimento id:48150

Data: 2019-01-09 14:31:05

Re:subentro in una attività di ristorazione prima di presentare la SCIA al SUAP


Scusate se mi intrometto.
Ho sempre saputo (forse sbagliando) che in caso di subingresso la SCIA può comunque pervenire entro 30 giorni dall'atto notarile, ma ovviamente il nuovo soggetto può cominciare da subito.
Non è così?

Grazie mille.
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NON è così dappertutto.

REGOLA: la scia deve pervenire prima dell'avvio del subentrante. In Toscana comunque entro 60 giorni dall'atto (ma comunque prima dell'avvio). In altre Regioni potrebbero esservi discipline diverse.

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