L'art. 110 comma 7 c. - Bis del TULPS, definisce una particolare categoria di giochi leciti SENZA vincita in denaro, nei quali la vincita consisterebbe in tagliandi o "buoni premio" distribuiti direttamente dalla macchina al termine della partita (i c.d. Ticket Redemption).
Facendo un giro su internet, si trovano opinioni non troppo positive su questo tipo di macchinette: per alcuni costituirebbero una sorta di "anticamera" delle SLOT, idonee a favorire la mala abitudine al gioco d'azzardo (quasi una sorta di "droga leggera", in confronto alla "droga pesante" costituita dalle SLOT e VLT, tanto per fare una facile analogia!!), e ne va sconsigliato o limitato l'uso, specie e soprattutto nei minori.
Premesso ciò, considerato che per le macchinette "Ticket Redemption" non può trovare applicazione il c.d. "distanziometro" di cui all'Art.4 della L.R. Toscana 57/2013 ( non si tratta di giochi con vincita in denaro), può essere legittimo inserire nel regolamento comunale una espressa disposizione di divieto di utilizzo da parte di tutti i soggetti minori d'età, o fino all'età di 16 anni ??
La cosa è rischiosa, dico da un punto di vista della legittimità dell’atto comunale.
In estremissima sintesi, le innumerevoli sentenze di questi ultimi anni (da quelle costituzionali in giù) hanno acclarato:
- c’è una competenza esclusiva statale (vedi d.lgs. n. 496/48) per l’organizzazione e l’esercizio dei giochi per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
- regioni ed enti locali non possono intervenire nella disciplina dei giochi ma possono intervenire nell’ambito e nel fine della tutela della salute dei cittadini. Questo intervento, indirettamente, può riverberarsi nella disciplina dell’uso dei giochi tramite determinati vincoli;
- soprattutto per gli enti locali diventa fondamentale, ai fini della legittimità dell’intervento, valutare ogni volta la motivazione che porta all’introduzione di un obbligo o di un divieto. Sul punto può vedere le alterne vicende in materia di regolazione degli orari di esercizio dei giochi: quei comuni che hanno motivato genericamente senza proporre indagini sul territorio di riferimento atte a verificare la reale necessità di un intervento hanno visto prevalere le ragioni dei ricorrenti nel giudizio di legittimità.
Quindi, fare come ha fatto il comune di Prato (penso ti riferisca a quello) da un certo punto di vista è meritevole ma se non motivato bene (non ho letto la delibera di approvazione) rischia di essere molto debole di fronte ad un ricorso. Tuttavia posso aggiungere che i TAR sono abbastanza inclini a riconoscere la legittimità degli interventi comunali nella lotta alla ludopatia.
Per fare un esempio, l'atto comunale potrebbe reggere se venisse citato uno studio autorevole che mettessee in luce la correlazione fra fra i fruitori dei Ticket Redemption e i futuri soggetti a rischio ludopatia.
Vedi anche il caso della regione Emilia Romagna – LR 5/2013. art. 6, comma 8 e 8 bis, tramite la quale se ne vieta l’uso ai minori. Anche questo può essere uno spunto motivazionale
A leggere bene il regolamento del Comune di Prato (che tra l'altro è uguale, sul punto, alla bozza di regolamento proposta da ANCI), non si individua un divieto espresso circa l'uso delle macchinette ticket redemption da parte dei minori: il regolamento di Prato e la bozza Anci dicono solo (art. 4, 1°c. lett. b) che il regolamento disciplina[i] "l'installazione e la gestione, in particolare, degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-bis” del TULPS, (“Ticket Redemption”), limitatamente ai fruitori di età minore ad anni 16, al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai soggetti in crescita, promuoverne le abilità fisiche mentali e strategiche, valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività"[/i] ma poi, nel prosieguo, in entrambi i regolamenti, non c'e alcuna disciplina od alcun divieto.
Sono un po' perplesso se inserire tale disposizione anche nel mio regolamento; se poi non si detta alcuna regola o divieto, che senso ha inserirla ??
Concordo in toto con quanto detto da Mario nella sua ottima ricostruzione (in poche parole ha detto tutto).
Andare ora a regolare i T.R. quando ancora non ha provveduto lo Stato che senso ha ? Dove sono i presupposti (salute) per andare oltre il 110 ?
La corsa di alcuni Comuni a voler essere i primi non la capisco.
Eventuali condanne alle spese le farei pagare agli amministratori e non ai suoi concittadini.
Sono quasi sicuro che se in sede di Conferenza Unificata si fosse trovato l’accordo sulla parte economica (una percentuale sarebbe andata a Regioni e Comuni per finanziare i Sert per il Gap), queste LLRR e questi regolamenti improvvisamente sarebbero spariti....