Buongiorno,
Mi è stata presentata una pratica SUAP riguardante l’avvio attività di esercizio della somministrazione, i locali sede dell’esercizio sono stati indicati accatastati come D/2 (alberghi e locande) ed A/4 (abitazione di tipo popolare).
Riguardo all’A/4 credo e spero che sia stato un errore, ma riguardo al D/2 è possibile esercitare in quei locali? Il tecnico che mi mandato la pratica mi ha detto che prima c’era già un esercizio uguale che aveva aperto nell’anno 2000 dopo una ristrutturazione e che in sede di accatastamento, per quel tipo di attività (ristorante), al tempo era stato accatastato come D/2. Non sarebbe più corretto un C/1? Oppure potrebbe andare bene anche D/2 perché l’art. 86 del TULPS accomuna tutte le attività sia ricettive che di somministrazione?.
Inoltre ho letto che l'art. 113 (Sanzioni), comma 4 del nuovo testo unico sul commercio L.R.T. n. 62/2018, prevede la sospensione dell'attività quando viene rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo; ma perché solo per il commercio al dettaglio e vendita stampa quotidiana e periodica e non per gli esercizi della somministrazione (art. 114)?.
Un cordiale saluto ed un augurio di un felice anno nuovo.
Mi è stata presentata una pratica SUAP riguardante l’avvio attività di esercizio della somministrazione, i locali sede dell’esercizio sono stati indicati accatastati come D/2 (alberghi e locande) ed A/4 (abitazione di tipo popolare).
Riguardo all’A/4 credo e spero che sia stato un errore, ma riguardo al D/2 è possibile esercitare in quei locali? Il tecnico che mi mandato la pratica mi ha detto che prima c’era già un esercizio uguale che aveva aperto nell’anno 2000 dopo una ristrutturazione e che in sede di accatastamento, per quel tipo di attività (ristorante), al tempo era stato accatastato come D/2. Non sarebbe più corretto un C/1? Oppure potrebbe andare bene anche D/2 perché l’art. 86 del TULPS accomuna tutte le attività sia ricettive che di somministrazione?.
[color=red]Ti stai ponendo le "domande sbagliate"!!
L'accatastamento è IRRILEVANTE AI FINI EDILIZI. Ciò che conta è la destinazione d'uso. Se questa è commerciale NESSUN PROBLEMA (Salvo l'obbligo di accatastamento conforme dell'immobile da parte dell'interessato). NON SPETTA A TE verificare accatastamento o destinazione d'uso, ma all'interessato ... tu puoi suggerire di porre attenzione.
Se verifichi che manca la destinazione d'uso conforme va segnalato alla Procura per false dichiarazioni e dichiarata inefficace la scia.
Se verifichi l'accatastamento errato puoi segnalare all'Agenzia del Territorio.
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Inoltre ho letto che l'art. 113 (Sanzioni), comma 4 del nuovo testo unico sul commercio L.R.T. n. 62/2018, prevede la sospensione dell'attività quando viene rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo; ma perché solo per il commercio al dettaglio e vendita stampa quotidiana e periodica e non per gli esercizi della somministrazione (art. 114)?.
[color=red]Vedi sopra[/color]
Un cordiale saluto ed un augurio di un felice anno nuovo.