Chiedo se la classificazione dei parchi di divertimento (temporanei e permanenti) ai sensi dell'art. 26 del DM 23 maggio 2003, rappresenta in qualche modo criterio per la valutazione degli stessi parchi da parte delle Commissioni di vigilanza. In parole povere, domando se piccoli complessi di attrazioni (5-6 giostre) che sostano su area pubblica per brevi periodi, hanno bisogno di essere Autorizzati con tutto l'iter necessario compresa la CCVLPS (anche tenendo conto delle semplificazioni cui all'art.4 del DPR 311/2001). Grazie!
riferimento id:4813Ciao,
come sempre sostenuto nel forum ti confermo che bisogna seguire tutto l’iter necessario ai fini dell’autorizzazione, compresa la convocazione della commissione.
Ti confermo, quindi, l’autorizzazioni per pubblico spettacolo con
riferimento al locale/area, la licenza personale quale spettacolo
viaggiante oltre che l’adempimento relativo alla
registrazione delle attrazioni, se ancora non effettuato.
Il dm 18.05.2007 prevede che chiunque intenda svolgere
un'attività di spettacolo viaggiante, all'aperto o al
chiuso, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione
annuale del Comune di residenza, ma detta autorizzazione,
valida su tutto il territorio nazionale, non costituirà
ancora titolo per l'esercizio dell'attività. Sarà
infatti necessario ottenere una specifica autorizzazione da
parte di ogni Comune nel quale si intenda svolgere
l'attività di spettacolo viaggiante.
Inoltre c'è da dire che alcune attività dello spettacolo
viaggiante, per esempio, i teatri viaggianti, i circhi
equestri e i parchi divertimento, rientrano fra i locali di
pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 19 agosto 1996; alle stesse pertanto, oltre
alle norme di cui al decreto ministeriale 18.05.2007, si
applicano anche le norme del decreto ministeriale
19.08.1996, nonché quelle del R.D. n. 773 del 1931
(TULPS).
Ai fini del dm 18.05.2007 si intende per:
.....
d) parco di divertimento: complesso di attrazioni,
trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante
rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui
all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo
svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su
una medesima area e per il quale è prevista una
organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni….
Quindi i parchi di divertimento, in quanto luogo di pubblico
spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di
cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previa verifica della
Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 80 del medesimo
testo unico.
Mi intrometto nell'argomento per chiedere chiarimenti sull'argomento.
Dato che sono parchi divertimenti ai sensi del DM del 2003 quelli con più di 10 attazioni e servizi comuni, come vanno autorizzati i complessi di 5/6 attrazioni ( di 2/3 proprietari diversi) installati in area pubblica non destinata ad area giostre?
Nel caso specifico da noi vengono per 10/20 giorni delle attrazioni che autorizziamo come attrazioni singole in area destinata a parcheggio o piazza. L'area non ha avuto parere preventivo su progetto della Commissione P.S. ma solo elenco di prescrizioni dell'ufficio tecnico per l'uso dell'area, alle quali ci atteniamo nel rilascio delle autorizzazioni. Ai giostrai chiediamo di fare domanda allegando le solite cose oltre a corretto montaggio e dichiarazione tecnica per impianto elettrico, se necessaria. In genere chiedo di allegare anche un'unica certificazione tecnica "di agibilità" complessiva delle attrazioni, in quanto siamo sempre al di sotto delle 200 persone come previsto dal regolamento TULPS, in quanto le attrazioni pur non essendo un parco divertimenti, insistono comunque nella stessa area. In questo senso anche il nostro regolamento della Commissione comunale di P.S. che dice che si tratta di attrazione singola quanto è una sola e di categoria medio piccola.
Mi chiedo se questa certificazione, dato che spesso mi viene contestata dai giostrai, se è necessaria o è invece sufficiente acquisire i corretti montaggi e rispettare le indicazioni date per l'uso dell'area?