Un' APS appena costituita, può usufruire dell'agevolazione urbanistica ex art. 71 D.Lgs 2017 n.117 ? Si precisa che la stessa non è ovviamente iscritta in alcun registro è solo affiliata a Federitalia.
Grazie
Un' APS appena costituita, può usufruire dell'agevolazione urbanistica ex art. 71 D.Lgs 2017 n.117 ? Si precisa che la stessa non è ovviamente iscritta in alcun registro è solo affiliata a Federitalia.
Grazie
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L'iscrizione al RUNTS è prorogata al 3 agosto 2019, quindi fino a tale data tutti i soggetti rientranti nella definizione dell'art. 4 del Codice possono fruire della agevolazione dell'art. 71
Art. 4
Enti del Terzo settore
1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato,
le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le
imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative,
le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato
diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale
mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro,
beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o
servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le
associazioni professionali e di rappresentanza di categorie
economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti
enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della
protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi
dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione
del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma
della Valle d'Aosta.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del
presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attivita'
adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura
privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni
caso nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti,
recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro
unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali
attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e devono
essere tenute separatamente le scritture contabili di cui
all'articolo 13.
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/organi-societari/quotidiano/2018/10/06/terzo-settore-adeguamenti-statutari-entro-3-agosto-2019-iscriversi-registro-unico
Grazie, ma un dubbio persiste: come si collega la tua risposta con la circolare sul periodo transitorio in cui si precisa che nel frattempo occorre iscriversi ai registri istituiti dalla Regione?
Sembra che solo con l'ultimo passaggio di iscrizione alla Regione si possa usufruire delle varie agevolazioni tra cui quella dell'art.71.
vedi http://www2.comune.prato.it/comefareper/gioventu/archivio7_4_797_32_8.html
allego circolare
grazie
Grazie, ma un dubbio persiste: come si collega la tua risposta con la circolare sul periodo transitorio in cui si precisa che nel frattempo occorre iscriversi ai registri istituiti dalla Regione?
Sembra che solo con l'ultimo passaggio di iscrizione alla Regione si possa usufruire delle varie agevolazioni tra cui quella dell'art.71.
vedi http://www2.comune.prato.it/comefareper/gioventu/archivio7_4_797_32_8.html
allego circolare
grazie
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NON ho trovato tale riferimento.
Si dice che chi era attivo PRIMA del Codice dovrà rispettare le norme previgenti comprese quelle di iscrizione in albi e registri.
Quelle nate successivamente no, non hanno questo obbligo nè hanno obbligo di iscrizione al registro unico (che manca) ma ciò non toglie che si possano avvalere delle facoltà previste dalla normativa in merito alla compatibilità della destinazione.
E' l'interpretazione più favorevole in presenza di una antinomia, ed è quella da dare.