A seguito di rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 relativo a sanzione amministrativa elevata ai sensi dell'art. 666 del C.P. in relazione all'art. 68 del TULPS della Questura devo preparare ordinanza di cessazione del'l0attività e ordinanza di ingiunzione di pagamento. Poiché nel rapporto sono indicati il trasgressore e l'obbligato in solido nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento li citerò entrambi.
Nell'ordinanza di cessazione dell'attività posso fare altrettanto? Oppure devo emetterla sono nei confronti del trasgressore?
Grazie
Rispetto al quesito precedente ho un altro dubbio: per l'ordinanza ingiunzione, con la quale devo stabilire l'ammontare della sanzione non essendo previsto il pagamento in misura ridotta, devo aspettare 30 giorni dalla data della contestazione. L'ordinanza di cessazione dell'attività, prevista dall'art. 666 del C.P., posso invece farla subito? Spero di essermi spiegata ma la materia mi risulta molto difficile. Grazie
riferimento id:481091) ordinanze ingiunzione vanno fatte distinte, una per trasgressore, una per obbligato. SCONSIGLIAMO unificazione
2) ordinanza di cessazione solo al titolare (che potrebbe teoricamente essere diverso sia dal trasgressore che da obbligato in solido) e la fai a prescindere dall'esito del procedimento sanzionatorio pecuniario (peraltro non puoi fare ordinanza ingiunzione prima di 30 giorni perchè ci sono gli scritti difensivi)
3) l'ammontare della sanzione va sempre determinato ai sensi dell'art. 11 L. 689/1981 (da quanto scrivi intuisco che ritieni che laddove sia consentito il PMR nella ordinanza tu metti di default il doppio del minimo ... è un ERRORE a mio avviso grave. Si deve sempre valutare il caso concreto a prescindere che sia ammesso o meno il PMR)