Data: 2018-12-30 18:33:45

Sciopero e franchigie

Buongiorno,
quale norma ha stabilito le c.d. "franchigie", cioe' i periodi in cui non e' possibile scioperare nei servizi pubblici essenziali (tra questi dal 23 dicembre al 7 gennaio)?

Mi interessa il settore Polizia Locale.

In questi periodi e' possibile l'astensione degli straordinari (blocco straordinari)?

Grazie

riferimento id:48106

Data: 2018-12-30 18:41:21

Re:Sciopero e franchigie

Per molti settori li stabilisce la Commissione Garanzia Scioperi

https://www.cgsse.it

mentre per il settore AUTONOMIE LOCALI sono fissate dalla contrattazione

http://www.treccani.it/enciclopedia/sciopero-nei-servizi-pubblici-essenziali/

La disciplina degli intervalli minimi di tempo da osservarsi tra le varie iniziative di sciopero e dei cosiddetti periodi di FRANCHIGIA (per es. la giornata precedente alle consultazioni elettorali) è lasciata alla contrattazione, mentre la l. 146/1990 (come novellata nel 2000) disciplina espressamente l’ipotesi della revoca dello sciopero, disponendo che « … salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata un richiesta della Commissione di garanzia … la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che ne è stata data informazione all’utenza ..., costituisce forma sleale di azione sindacale»

https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/502-accordo-servizi-pubblici-essenziali.html

19/09/2002
Accordo servizi pubblici essenziali

5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

a) dal 10 al 20 agosto;

b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;

c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;

e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.

---
La parola FRANCHIGIA è utilizzata all'articolo 7 comma 1 che rimanda all'articolo 6 comma 5

11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all’articolo 6, comma 5.

---


Giusto?

https://www.cgsse.it/scioperi/relazioni/Orientamenti_interpretativi_Vol_I_definitivo.pdf

riferimento id:48106

Data: 2018-12-30 19:33:56

Re:Sciopero e franchigie

La domanda iniziale era

"In questi periodi e' possibile l'astensione degli straordinari (blocco straordinari)?"

Penso che la risposta sia positiva o negativa a seconda che il blocco degli straordinari sia considerata o meno una forma di sciopero…

https://www.cgsse.it/scioperi/relazioni/Orientamenti_interpretativi_Vol_I_definitivo.pdf

Insussistenza di obblighi di rarefazione tra sciopero generale e astensione dal lavoro straordinario
Verbale
n. 570 del 25.11.2004
La Commissione ritiene che non sussistano obblighi di rarefazione tra lo sciopero generale e l’astensione
dalle  prestazioni  straordinarie.  Tale  astensione, pertanto, deve considerarsi legittima, purché posta in
essere nel pieno rispetto delle regole, per essa previste, dalla regolamentazione di settore
 
---

L'astensione  collettiva dal lavoro straordinario,  in  quanto legittimamente  richiesto,  costituisce forma di sciopero alla quale
sono  applicabili le regole di cui alla legge 146 del 1990.  Per  “legittimamente richiesto” deve intendersi il lavoro  straordinario
come  previsto nella normativa contrattuale  che regola il rapporto di lavoro
Verb. n. 924
del 14.11.2011

---

L'astensione  dal  lavoro  straordinario  costituisce  una  forma  di  sciopero soggetta alle previsioni della legge n.
146 del  1990 solo in quanto  si  riferisca  a  prestazioni  di  lavoro  straordinario  “contrattualizzate”

Delibera n. 07/157
del 22.03.2007

----

A pagina 147

3. LO SCIOPERO DEL LAVORO STRAORDINARIO
Orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario
Delibera n. 03/130  dell’11.09.2003

LA COMMISSIONE
PREMESSO
1.
che  secondo  il  costante  orientamento  della  Commissione  di  Garanzia  l'astensione  dal  lavoro
straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero;

(...)
ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA DI INDIRIZZO
1.
L'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di
sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod;

---


L'astensione  dal  lavoro  straordinario  costituisce  una  forma  di  sciopero  soggetta  alle  previsioni  della
legge n.146 del 1990 solo in quanto si riferisca a prestazioni di lavoro straordinario “contrattualizzate”
Delibera n. 07/157 del 22.03.2007
omissis
La  Commissione  delibera  che le  modalità  di  erogazione  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario
denominate <fuori quadro>, consideratane l’evidente facoltatività, portano a escludere che le stesse
possano essere annoverate tra le prestazioni di lavoro straordinario “contrattualizzate”, vale a dire obbligatorie in base a esplicite previsioni contrattuali.

A pagnina 150

---

A pagina 152

L'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di
sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146 del 1990
Verbale
n. 924 del 14.11.2011
La  Commissione  delibera  che  l'astensione  collettiva  dal  lavoro  straordinario,  in  quanto  legittimamente
richiesto,  costituisce  forma  di  sciopero  alla  quale  sono  applicabili  le  regole  di  cui  alla  legge  146  del
1990, e successive modificazioni.
Per  “legittimamente  richiesto”  deve  intendersi  il  lavoro  straordinario  come  previsto  (anche  con
riferimento  monte  ore  massimo)  nella  normativa  contrattuale  che  regola  il  rapporto  di  lavoro,  fermo
restando,  dunque,  che  eventuale  lavoro  straordinario  non  previsto  nella  (o  quello  richiesto  in  quantità
superiore alla) suddetta normativa non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990,
e successive modificazioni

---

Pagina 153

Inapplicabilità  della  delibera  n.  03/130  all'astensione  dalle  prestazioni  di  lavoro  straordi
nario  non contrattualmente dovute
Verbale
n. 966  del 22.10.2012
LA COMMISSIONE
con riferimento ad una richiesta di parere prefettizia, in merito ad uno stato di agitazione riguardante il
Corpo  di  Polizia  Municipale  del  Comune  di  Ascoli  Piceno,  concernente  il  rigoroso  rispetto  del
mansionario contrattuale, con astensione dalle attività non previste dal CCNL di comparto;
DELIBERA
che  l'astensione  dalle  prestazioni  di  lavoro  straordinario,  non  contrattualmente  dovute,  non  rientra
nell’ambito delle disposizioni contenute nella delibera n. 03/130 dell’11 settembre 2003.

---

Pagina 157

L’astensione  dall’effettuazione  di  turni  e/o prestazioni  aggiuntive,  se  non  inseriti  nella  ordinaria
programmazione dei turni di servizio, è sottratta al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990
Verbale
n. 751 del 10.01.2008
La Commissione delibera che l’astensione dall’effettuazione di turni e/o prestazioni aggiuntive, se non
inseriti nella ordinaria programmazione dei turni di servizio, è sottratta dal campo di applicazione della legge n.146 del
1990,  e successive modificazioni.

---

riferimento id:48106
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it