Buongiorno,
quale norma ha stabilito le c.d. "franchigie", cioe' i periodi in cui non e' possibile scioperare nei servizi pubblici essenziali (tra questi dal 23 dicembre al 7 gennaio)?
Mi interessa il settore Polizia Locale.
In questi periodi e' possibile l'astensione degli straordinari (blocco straordinari)?
Grazie
Per molti settori li stabilisce la Commissione Garanzia Scioperi
https://www.cgsse.it
mentre per il settore AUTONOMIE LOCALI sono fissate dalla contrattazione
http://www.treccani.it/enciclopedia/sciopero-nei-servizi-pubblici-essenziali/
La disciplina degli intervalli minimi di tempo da osservarsi tra le varie iniziative di sciopero e dei cosiddetti periodi di FRANCHIGIA (per es. la giornata precedente alle consultazioni elettorali) è lasciata alla contrattazione, mentre la l. 146/1990 (come novellata nel 2000) disciplina espressamente l’ipotesi della revoca dello sciopero, disponendo che « … salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata un richiesta della Commissione di garanzia … la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che ne è stata data informazione all’utenza ..., costituisce forma sleale di azione sindacale»
https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/502-accordo-servizi-pubblici-essenziali.html
19/09/2002
Accordo servizi pubblici essenziali
5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.
---
La parola FRANCHIGIA è utilizzata all'articolo 7 comma 1 che rimanda all'articolo 6 comma 5
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all’articolo 6, comma 5.
---
Giusto?
https://www.cgsse.it/scioperi/relazioni/Orientamenti_interpretativi_Vol_I_definitivo.pdf
La domanda iniziale era
"In questi periodi e' possibile l'astensione degli straordinari (blocco straordinari)?"
Penso che la risposta sia positiva o negativa a seconda che il blocco degli straordinari sia considerata o meno una forma di sciopero…
https://www.cgsse.it/scioperi/relazioni/Orientamenti_interpretativi_Vol_I_definitivo.pdf
Insussistenza di obblighi di rarefazione tra sciopero generale e astensione dal lavoro straordinario
Verbale
n. 570 del 25.11.2004
La Commissione ritiene che non sussistano obblighi di rarefazione tra lo sciopero generale e l’astensione
dalle prestazioni straordinarie. Tale astensione, pertanto, deve considerarsi legittima, purché posta in
essere nel pieno rispetto delle regole, per essa previste, dalla regolamentazione di settore
---
L'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale
sono applicabili le regole di cui alla legge 146 del 1990. Per “legittimamente richiesto” deve intendersi il lavoro straordinario
come previsto nella normativa contrattuale che regola il rapporto di lavoro
Verb. n. 924
del 14.11.2011
---
L'astensione dal lavoro straordinario costituisce una forma di sciopero soggetta alle previsioni della legge n.
146 del 1990 solo in quanto si riferisca a prestazioni di lavoro straordinario “contrattualizzate”
Delibera n. 07/157
del 22.03.2007
----
A pagina 147
3. LO SCIOPERO DEL LAVORO STRAORDINARIO
Orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario
Delibera n. 03/130 dell’11.09.2003
LA COMMISSIONE
PREMESSO
1.
che secondo il costante orientamento della Commissione di Garanzia l'astensione dal lavoro
straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero;
(...)
ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA DI INDIRIZZO
1.
L'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di
sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod;
---
L'astensione dal lavoro straordinario costituisce una forma di sciopero soggetta alle previsioni della
legge n.146 del 1990 solo in quanto si riferisca a prestazioni di lavoro straordinario “contrattualizzate”
Delibera n. 07/157 del 22.03.2007
omissis
La Commissione delibera che le modalità di erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario
denominate <fuori quadro>, consideratane l’evidente facoltatività, portano a escludere che le stesse
possano essere annoverate tra le prestazioni di lavoro straordinario “contrattualizzate”, vale a dire obbligatorie in base a esplicite previsioni contrattuali.
A pagnina 150
---
A pagina 152
L'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di
sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146 del 1990
Verbale
n. 924 del 14.11.2011
La Commissione delibera che l'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente
richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146 del
1990, e successive modificazioni.
Per “legittimamente richiesto” deve intendersi il lavoro straordinario come previsto (anche con
riferimento monte ore massimo) nella normativa contrattuale che regola il rapporto di lavoro, fermo
restando, dunque, che eventuale lavoro straordinario non previsto nella (o quello richiesto in quantità
superiore alla) suddetta normativa non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990,
e successive modificazioni
---
Pagina 153
Inapplicabilità della delibera n. 03/130 all'astensione dalle prestazioni di lavoro straordi
nario non contrattualmente dovute
Verbale
n. 966 del 22.10.2012
LA COMMISSIONE
con riferimento ad una richiesta di parere prefettizia, in merito ad uno stato di agitazione riguardante il
Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ascoli Piceno, concernente il rigoroso rispetto del
mansionario contrattuale, con astensione dalle attività non previste dal CCNL di comparto;
DELIBERA
che l'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario, non contrattualmente dovute, non rientra
nell’ambito delle disposizioni contenute nella delibera n. 03/130 dell’11 settembre 2003.
---
Pagina 157
L’astensione dall’effettuazione di turni e/o prestazioni aggiuntive, se non inseriti nella ordinaria
programmazione dei turni di servizio, è sottratta al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990
Verbale
n. 751 del 10.01.2008
La Commissione delibera che l’astensione dall’effettuazione di turni e/o prestazioni aggiuntive, se non
inseriti nella ordinaria programmazione dei turni di servizio, è sottratta dal campo di applicazione della legge n.146 del
1990, e successive modificazioni.
---