Nel mio Comune esiste una sala giochi con attività congiunta di bar dal 2009, attivata con d.i.a. per salagiochi, d.i.a per attività congiunta di bar e notifica reg. ce 852/04; a marzo 2011 c'è stato un subingresso per acquisto d'azienda dell'intera attività senza modifiche. Mi ha telefonato stamani un funzionario del Monopolio per dirmi che a seguito di un verbale a loro inviato dai carabinieri hanno accertato che tale attività non sarebbe conforme a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 27.7.2011 e che dobbiamo fare i necessari accertamenti. Le attività già in essere dovevano adeguarsi? Comunque per questa attività dovrei verificare l'insegna e gli orari perchè l'ingresso è unico e quindi tale requisito mi sembra assolto . Per quanto riguarda il requisito relativo all'area di somministrazione che non deve essere situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso se essa è posta lateralmente all'ingresso potrebbe andar bene? Qualcuno ha fatto provvedimenti per gli adeguamenti al D.M. 27.7.2011, sempre che siano necessari? Grazie
riferimento id:4809Il decreto direttoriale AAMS del 27/07/11 ci dice quali sono i parametri affinché si possa considerare come tale un “punto vendita con attività esclusiva di gioco” nel quale sia presente anche la somministrazione di alimenti e bevande. In pratica ci dice quando una salagiochi è da considerarsi effettivamente una salagiochi e non un esercizio di somministrazione travestito da salagiochi. Questo perché, soprattutto, nella salagiochi si possono installare le VLT, mentre in un bar camuffato da salagiochi no.
I problemi in genere riguardano proprio i bar che voglio mettere le VLT, mentre nel tuo caso è la situazione opposta: una salagiochi che effettua anche somministrazione.
Per la comprensione di tutti riporto l’art. 3 da te citato:
[i]Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi “attivita’ di gioco esclusiva”, presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:
- dall’insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all’attività di gioco, e l’eventuale riferimento all’attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all’attività di gioco;
- l’accesso all’area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l’offerta di gioco;
- l’area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso al locale;
- l’attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.
[/i]
A parere mio, adeguamenti strutturali non possono essere richiesti dato che la situazione abilitata è anteriore all’entrata in vigore del decreto AAMS citato. Occorrerà che l’esercente rispetti le modalità di esercizio con zone dedicate ai maggiorenni ecc., rispetto degli orari (con qualche riserva sulla liberalizzazione da approfondire ma la legge 28/2005 dispone espressamente che si applicano gli orari dell’attività prevalente), insegna...
Procedi come hai detto e anche secondo me, vista la genericità della norma, se il banco della somministrazione è posto lateralmente all’ingresso può andare bene.
Da ricordare anche l’art. 48 della LR 28/2005, la disposizione secondo la quale è stata abilitata l’attività di somministrazione di cui trattasi:
[i]negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata
congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, [b]sale da gioco[/b], locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d’arte. L’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
[/i]