Con l'entrata in vigore del nuovo Codice del Commercio (L.R.T. n. 62/2018), nei confronti degli spuntisti, ai quali gli vengono assegnati i posteggi del mercato occasionalmente liberi, si deve continuare a procedere con la verifica della regolarità contributiva?
La verifica anche per tali operatori può essere ricompresa nel comma 5 dell'art. 44 dela suddetta L.R. il quale prevede che "[i]La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.[/i]"?
Come ci dobbiamo comportare?
Grazie
la verifica va fatta anche per gli spuntisti e (TEORICAMENTE) in tempo reale.
Stante l'impossibilità spesso fisica e tecnologica si ritiene possibile far presentare una autocertificazione soggetta a controllo successivo anche a campione
A parere mio ci sono i termini per non fare la verifica per gli spuntisti. La risposta dello Staff è quella che rappresenta la posizione prevalente ma, volendo, puoi ragioare anche nel modo che segue.
la materia DURC è statale così come lo sono le sanzioni in capo agli enti previdenziali. La “invasione” nell’ordinamento regionale deriva dal d.lgs. n. 114/98. La norma del 98 ci dice i limiti entro i quali Regioni e comuni possono usare un[i] quid[/i] non di loro competenza al fine di condizionare attività produttive il cui esercizio è, invece, nelle loro competenze. Ecco la disposizione del 114/98 (come inserita nel 2009):
[i]Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 (NDR itineranti e concessionari) sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite [b]le modalità attraverso le quali i comun[/b]i, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, [b]possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione[/b]. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali[/i]
Come vedi sono le Regioni stabilire le modalità con cui agiscono i comuni. Quindi, siccome adesso la Regione ha cassato il controllo periodico, e il controllo per gli spuntisti ritengo che il comune debba allinearsi al dettato regionale. Rammenta che non sei il garante omnicomprensivo della legalità, stai solo attuando una verifica DURC che rappresenta comunque una cosa eccezionale rispetto alle tue competenze.
L'art. 44 comma 4 della LR 62/2018 dispone che devi fare la verifica a quei soggetti abilitati in altre regioni a condizione che nelle stesse regioni in cui è stato acquisito il titolo abilitativo NON sia obbligatoria la verifica della regolarità contributiva.
Il comma 5 dispone un generico controllo per le imprese che partecipano a mercati fiere ecc.
Siccome in Toscana vige il controllo della regolarità contributiva, allora, va da sé, che al pari delle altre regioni dove è previsto analogo controllo, tu non debba verificare gli operatoti toscani se questi partecipano a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario. Perché un lombardo lo fai montare senza verifica e un toscano no?
Il comma 5, per non confliggere con il comma 4) può essere interpretato nel senso che il controllo è riferito a imprese non già abilitate al commercio su area pubblica (imprenditori agricoli, imprese artigiane) in relazione a fiere promozionali o manifestazioni straordinarie (più difficilmente può capitare per mercati o fiere).
In sentesi, potresti reputare che imprese abilitate al commercio su AAPP (toscane lombarde ecc.) dove c'è il controllo ad inizio attività, sono esonerate dalla verifica per la partecipazione. Resta la verifica per le imprese non già abilitate al commercio su AAPP.