Buongiorno,
abbiamo una domanda di autorizzazione per apertura farmacia a seguito bando di concorso.
La domanda è stata fatta da un soggetto singolo che avvierà una ditta individuale e lo stesso soggetto sarà anche Direttore di Farmacia.
Nella modulistica della Regione si parla di non incorrere negli aspetti di incompatibilità nella gestione societaria Art. 8 L. 362/1991, art. 13 L. 475/1968 e L. 892/1984 e successive modifiche ed integrazioni.
Ma queste incompatibilità valgono anche per il titolare (Direttore Farmacia) di una impresa individuale?
In caso affermativo e nel caso che ci possano essere delle incompatibilità queste devono essere sciolte al momento del rilascio dell’autorizzazione (autorizzazione subordinata all’esito della visita ispettiva) oppure visto che la visita di ispezione prevista dalla normativa sarà fra un poco di tempo prima dell’avvio dell’attività?
Cordiali saluti
Buongiorno,
abbiamo una domanda di autorizzazione per apertura farmacia a seguito bando di concorso.
La domanda è stata fatta da un soggetto singolo che avvierà una ditta individuale e lo stesso soggetto sarà anche Direttore di Farmacia.
Nella modulistica della Regione si parla di non incorrere negli aspetti di incompatibilità nella gestione societaria Art. 8 L. 362/1991, art. 13 L. 475/1968 e L. 892/1984 e successive modifiche ed integrazioni.
Ma queste incompatibilità valgono anche per il titolare (Direttore Farmacia) di una impresa individuale?
In caso affermativo e nel caso che ci possano essere delle incompatibilità queste devono essere sciolte al momento del rilascio dell’autorizzazione (autorizzazione subordinata all’esito della visita ispettiva) oppure visto che la visita di ispezione prevista dalla normativa sarà fra un poco di tempo prima dell’avvio dell’attività?
Cordiali saluti
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Per le imprese individuali vale
L. 02/04/1968, n. 475
Norme concernenti il servizio farmaceutico.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 1968, n. 107.
Art. 13 (32)
In vigore dal 12 maggio 1968
Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, nè esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.
Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.
(32) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'Allegato 1 allo stesso decreto, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, da 9 a 15 e da 17 a 26.
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La legge prevede che l'autorizzazione si rilasci solo DOPO aver verificato l'assenza di incompatibilità (quindi la data di riferimento è il rilascio e non la verifica ispettiva art. 111)
Nel nostro caso concreto il soggetto singolo richiedente l'autorizzazione che sarà anche direttore sanitario lavora presso una farmacia privata.
Questo lavoro è incompatibile e quindi dovrà essere risolto prima di rilasciare l'autorizzazione?
Grazie
Nel nostro caso concreto il soggetto singolo richiedente l'autorizzazione che sarà anche direttore sanitario lavora presso una farmacia privata.
Questo lavoro è incompatibile e quindi dovrà essere risolto prima di rilasciare l'autorizzazione?
Grazie
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Formalmente l'incompatibilità si verifica A SEGUITO del rilascio della autorizzazione per cui il soggetto deve poi OPTARE per l'una o l'altra attività. QUINDI puoi rilasciare magari scrivendo nella lettera di accompagnamento che entro 10 giorni dovrà comunicare opzione.