Data: 2012-04-24 04:19:34

FAQ REQUISITI PER IL COMMERCIO - Piemonte

FAQ REQUISITI PER IL COMMERCIO - Piemonte
D: Il Diploma di Laurea di primo livello in Scienze Biologiche è considerato valido ai fini del
riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per il commercio di prodotti
alimentari presso un’erboristeria?
D: Il diploma di Laurea in Scienze Biologiche con indirizzo medico è considerato requisito
valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale per l’avvio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti alimentari?
R: Con Circolare esplicativa n. 3642/C del 15.04.201; i1 Ministero dello Sviluppo Economico ha
individuato le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano
attinenza con il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti e pertanto  la
Laurea in Scienze Biologiche può considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento del
possesso dei requisiti professionali.
D: Il Diploma di Tecnico dei Servizi Turistici, di durata quinquennale, può essere considerato
titolo valido per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lett. b bis) della L.R. n. 38/2006 s.m.i.?
R: I1 Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 162872 dell’11/11/2010, ha ritenuto
che le materie oggetto dei corsi di studio non consentano di considerare il diploma in questione
requisito professionale valido.
D: Il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguiti negli anni 1974-1975, possono
essere considerati validi ai fini della qualificazione professionale per l’avvio di attività di
commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e
bevande?
R: Il  Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 0107174 del 06/06/2011, ha
specificato che i diplomi di Ragioniere e Perito Commerciale conseguiti prima del nuovo
ordinamento dell’indirizzo commerciale denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico
Aziendale), entrato in vigore nell’a.s. 1996/97, a seguito del D.M. n. 122/96, possano considerarsi
validi, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, poiché nei corsi di studio degli istituti
tecnici commerciali era presente la materia “Merceologia”, che conteneva nozioni di merceologia
riferibili ai prodotti alimentari (cfr. risoluzione Mise del 23 marzo 2011 n. 52955)”.
D: Il Diploma di Istr. Sec. Sup. con indirizzo “Tecnico della gestione aziendale”, conseguito
nel 2001, può essere considerato valido ai fini del riconoscimento del possesso della
qualificazione professionale richiesta per l’avvio di una società a responsabilità limitata per
l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari porta a porta?
R: Con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha
specificato al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono
materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.
Il Diploma di tecnico della gestione aziendale confluisce nell’indirizzo dei “servizi commerciali”,
il cui percorso di studi non consente di riconoscere la sua validità, ai fini del possesso dei requisiti
professionali.
D: Il Diploma di qualifica professionale di “Addetto all’industria dolciaria” (di 3 anni),
conseguito nell’anno scolastico 1997/1998, avente tra le materie di studio: igiene, merceologia
delle materie prime e dei prodotti dolciari e laboratorio, tecnica dolciaria, è valido ai fini del
riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per il commercio di prodotti
alimentari e l’attività di somministrazione di alimenti e bevande?
R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di richiesta di un parere di competenza da
parte degli uffici scriventi, ha specificato che il titolo in questione possa considerarsi valido ai fini
del riconoscimento del possesso dei requisiti professionali, poiché, in base alla verifica dei
programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di
conseguimento degli stessi, è garantita la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della
preparazione e manipolazione degli alimenti.D: Il diploma di Perito Tessile è valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per
l’avvio di una ditta individuale con attività di vendita sia di prodotti derivanti dall’attività di
panificazione sia di prodotti alimentari confezionati ?
R: Con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha
specificato al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono
materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.
Pertanto sulla base delle motivazioni sopra esposte, il diploma di Perito Tessile non può
considerarsi valido ai fini del riconoscimento  dei requisiti professionali.
D: La Laurea in Economia e Commercio con indirizzo in Economia Aziendale, nel cui piano
di studio è stato sostenuto l’esame di “Merceologia”, è valida ai fini del riconoscimento del
possesso della qualificazione professionale per l’avvio dell’attività di commercio relativo al
settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande?
R: Con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha
specificato al punto 1.3 una serie di materie o settori disciplinari, che qualora presenti (anche
almeno uno) nei piani di studio dei corsi universitari abilitano i titoli di studio alla qualifica in
questione.
Pertanto l’esame di “Merceologia”, inserito e sostenuto nel piano di studi, consente di riconoscere
valida la laurea in oggetto, in quanto rispondente a quanto richiesto dal dettato normativo.
D: L’attestato di specializzazione per militari di leva – incarico 79/A (cuciniere), conseguito, ai
sensi dell’art. 17 della legge 24/12/1986 n. 958, in data 03/08/1992 presso la Scuola Militare di
Commissariato e di Amministrazione – 2° Battaglione Specializzati di Nocera Inferiore (SA),
può essere considerato titolo valido per l’apertura di un bar/ristorante o di una cornetteria,
pizza al taglio non di propria produzione?
R: Qualora l’attestato in questione consente nella regione di provenienza l’esercizio dell’attività di
somministrazione o di commercio di alimentari, si riconosce il possesso del requisito alimentare
e/o somministrazione, secondo il principio della totale equiparazione fra i titoli acquisiti in tutte le
regioni italiane, enunciato dalla D.G.R. n. 13-2089/2011 – Sezione II – punto 2.1.4
“Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione
Piemonte”.
D: L’iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande è considerato valido ai
fini del riconoscimento del requisito professionale per l’esercizio dell’attività di commercio
all’ingrosso di prodotti alimentari?
R: Per effetto dell’art. 71, comma 6, del D.lgs. n. 59/2010, a differenza della previgente disciplina,
vi è piena intercambiabilità ed equivalenza dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio in
qualsiasi forma di un’attività di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande.
Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso, con propria risoluzione n. 61559 del
31/05/2010, in merito alla validità dell’iscrizione al REC di cui alla L. n. 426/1971, ottenuta per
uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a), b) e c) dell’art. 12, comma 2 del D.M. n.
375/1988, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per ambedue i settori.
Il Ministero ha, inoltre, reintrodotto in via interpretativa tra i requisiti professionali la validità
della pregressa iscrizione al REC, anche se non previsto espressamente dall’art. 71, comma 6,
senza più alcun limite temporale.
Pertanto, l’iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande può considerarsi
valido ai fini del riconoscimento del requisito professionale per lo svolgimento dell’attività in
questione.
D: La pratica svolta in qualità di apprendista pasticcere e panettiere per quattro anni e dieci
mesi, oppure in qualità di commessa alla vendita di generi alimentari per dodici mesi negli
ultimi cinque anni, può essere considerata valida ai fini del requisito professionale per
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande?
R: Per effetto dell’art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010, non si può considerare requisito
professionale valido la pratica commerciale acquisita in qualità di apprendista, secondo quantoaffermato dal MISE con risoluzione n. 5885 del 14/01/2011, né è possibile riconoscere la
qualificazione professionale acquisita in qualità di commessa alla vendita di generi alimentari, in
quanto la pratica è stata svolta per un periodo di tempo insufficiente rispetto ai termini previsti
dalla legge.
D: La pratica svolta in qualità di apprendista cameriere presso bar/tavola calda, con
contratto part-time al 50/% per due anni negli ultimi cinque anni, presso un esercizio di
vendita di generi alimentari, è da considerarsi requisito professionale valido per l’esercizio di
attività di vendita di prodotti alimentari?
R: Premesso che il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 5885 del 14/01/2011,
non riconosce la validità della pratica commerciale acquisita in qualità di apprendista, ai fini del
possesso della qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento dell’attività in questione, si
evidenzia, altresì, che nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time risulti
corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentito valutare
positivamente richieste (opportunamente documentate) di riconoscimenti riferiti a pratica
professionale con contratto di lavoro part-time,  secondo risoluzione ministeriale n. 128621 del
27/09//2010.
D: Il titolare di esercizio di vicinato per la vendita di articoli per la casa e di cosmetici, ai fini
della commercializzazione, in via complementare, anche prodotti di erboristeria non destinati
al consumo alimentare bensì solo alla cura del corpo, deve essere in possesso del requisito
professionale per la vendita di prodotti alimentari?
R: Laddove l’esercente ponga in vendita prodotti alimentari, per tali intendendosi tutti quelli che
sono ingeribili, sarà necessario fare riferimento all’art. 71 comma 6 del D.lgs 59/2010, che
disciplina i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari e di
somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di specie l’esercente in questione si limita alla
vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare e pertanto non deve essere in possesso
dei requisiti professionali.
D: Il titolare di una ditta individuale inquadrato all’INPS quale collaboratore, dall’anno 2000
ad oggi, in una ditta artigiana di gastronomia, lavorazione alimentari e pasta fresca, è in
possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs n. 59/2010,
ai fini dello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande?
R: Come risulta dal contenuto della disposizione, di cui all’art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n.
59/2010, a differenza della previgente disciplina, si riconosce la qualificazione professionale non
solo al soggetto dipendente qualificato “addetto alla vendita o all’amministrazione”, ma anche al
soggetto “addetto alla preparazione di alimenti”.
Pertanto la nuova disposizione non differenzia, ai fini dell’acquisizione della qualificazione
professionale, fra l’attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio o
in quella della produzione. Conseguentemente, il Ministero dello Sviluppo Economico, con
risoluzione n. 138846 dell’11/10/2010, ha ritenuto che l’attività svolta per almeno due anni, anche
non consecutivi, nell’ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può
costituire requisito idoneo.

http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/requisitiProfessionali/faqRequisitiProf.pdf

riferimento id:4806
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it