Un cittadino chiede se è necessario che un locale, in possesso della licenza di bar ristorante, formuli una richiesta per effettuare spettacoli di lap dance vietati ai minori e con protrazione di orario fino alle ore 06,00. Dovrebbe essere tutto libero e con orario liberalizzato o mi sfugge qualcosa?
riferimento id:4805
Un cittadino chiede se è necessario che un locale, in possesso della licenza di bar ristorante, formuli una richiesta per effettuare spettacoli di lap dance vietati ai minori e con protrazione di orario fino alle ore 06,00. Dovrebbe essere tutto libero e con orario liberalizzato o mi sfugge qualcosa?
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1) con l'approvazione del D.L. 5/2012 lo svolgimento di attività di intrattenimento in esercizi di somministrazione è stato liberalizzato
2) con il D.L. 201/2011 gli orari degli esercizi di somministrazione sono stati liberalizzati
Quindi è tutto libero anche se CONSIGLIEREI all'interessato di inviare una PEC con la quale indica l'avvio di queste nuove attività ed il nuovo orario a mero titolo informativo.
Scusa dove è previsto
"con l'approvazione del D.L. 5/2012 lo svolgimento di attività di intrattenimento in esercizi di somministrazione è stato liberalizzato".
Mi potresti indicare qual è la parte del SL5/2012?
.... ovviamente grazie di esistere
Scusa dove è previsto
"con l'approvazione del D.L. 5/2012 lo svolgimento di attività di intrattenimento in esercizi di somministrazione è stato liberalizzato".
Mi potresti indicare qual è la parte del SL5/2012?
.... ovviamente grazie di esistere
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Ciao, la norma è nascosta nell'art. 13 che abroga l'art. 124 comma 2 del regolamento di attuazione del TULPS da cui ne discende l'effetto che ti dicevo.
Ecco alcuni approfondimenti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4773.msg10356#msg10356
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3998.msg8945#msg8945
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3996.0
http://www.plinforma.com/blog/index.php?month=201203
Vedi nota allegata
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D.L. 9-2-2012 n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.
Art. 13 Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (33)
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»;
b) all'articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale»; (34)
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio»; (34)
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»;
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»;
2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.»;
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
(33) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.
(34) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.
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R.D. 6-5-1940 n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149, S.O.
124. È richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge (134), per i piccoli trattenimenti che si dànno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.
[Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si dànno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge (135) (136)] (137).
(134) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(135) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(136) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(137) Comma abrogato dal comma 2 dell’art. 13, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
Attenzione, è vero che la SCIA per gli spettacoli e intrattenimenti non è più prevista.
Ma se lo spettacolo e intrattenimento è un attività rumorosa, e in questo caso si,
ci vuole l'autorizzazione/nulla osta dall'ufficio ambiente del comune se ha un tecnico esperto in acustica altrimenti l'autorizzazione per l'attività rumorosa o il parere o il nulla osta, lo rilascia l' ARPA, ovviamente l'interessato deve produrre un autocertificazione allegando una certificazione d'impatto acustico redatta da un tecnico abilitato e iscritto nelll'elenco delle Regioni ai sensi della L. 447/1995 (inquinamento acustico)
ciao
Attenzione, è vero che la SCIA per gli spettacoli e intrattenimenti non è più prevista.
Ma se lo spettacolo e intrattenimento è un attività rumorosa, e in questo caso si,
ci vuole l'autorizzazione/nulla osta dall'ufficio ambiente del comune se ha un tecnico esperto in acustica altrimenti l'autorizzazione per l'attività rumorosa o il parere o il nulla osta, lo rilascia l' ARPA, ovviamente l'interessato deve produrre un autocertificazione allegando una certificazione d'impatto acustico redatta da un tecnico abilitato e iscritto nelll'elenco delle Regioni ai sensi della L. 447/1995 (inquinamento acustico)
ciao
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NO,
la materia è stata regolamentata dal DPR 227/2011 che prevede AUTOCERTIFICAZIONE dell'interessato senza esperto in acustica.
Vedi qui:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4671.msg10348#msg10348