Buongiorno,
per un attività agrituristica è stato fatto un controllo con esito negativo relativamente all'abbattimento delle barriere architettoniche.
E' corretto emettre un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi del comma 4 dell'art.25 della L.R. Toscana 30/2003?
Buongiorno,
per un attività agrituristica è stato fatto un controllo con esito negativo relativamente all'abbattimento delle barriere architettoniche.
E' corretto emettre un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi del comma 4 dell'art.25 della L.R. Toscana 30/2003?
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Ricordo l'art. 18 comma 7
7. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13), con opere provvisionali.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2003-06-23;30&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Quella del 23 comma 4 è della Regione ... se ti è arrivato l'esito del controllo regionale devi procedere per l'adeguamento ma non puoi sospendere (l'art. 25 non lo contempla)
guarda questo vecchio post:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5589.0
e questo più recente:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26451.0
Posso aggiungere che la sospensione che rammenti è solo una possibilità, non un obbligo per il comune, e si applica per i mancati adeguamenti delle strutture esistenti al 15/04/2010 che si dovevano adeguare entro il 15/04/2011.
Comunque la norma statale sull'accessibilità non si può prescindere. Le strutture devono essere adeguatea quella, nei limiti e nelle condizioni indicate da quella. La verifica non è facile. Se la regione ha fatto la verifica e, a parere suo, l'agriturismo è carente, allora se è un mancato adeguamentopui applicare il comma 4 altrimenti puoi applicare il comma 3. Oggi, a distanza di tutto queto tempo, applicherei comunque il comma 3. Confontati con la Regione