Buongiorno,
La legge RT 62/2018 non prevede più la verifica annuale dei DURC per le imprese attive al 31 dicembre dell’anno precedente. Dal momento che tale adempimento è stato inserito nel regolamento comunale dobbiamo comunque continuare ad effettuarlo? L’art. 44, comma 2 dispone che i Comuni effettuino le verifiche della regolarità contributiva dei soggetti abilitati: il Comune, oltre ai controlli sulle SCIA, al momento del rilascio di autorizzazioni o in caso di subingresso può stabilire di effettuare controlli a scadenze precise, come il 31/03 di ogni anno?
In caso di impresa non ancora iscritta al registri delle imprese la verifica si effettua trascorsi 180 giorni. In caso di esito negativo la SCIA (o la nuova autorizzazione) non è più soggetta alla revoca diretta già prevista dall’art. 40quinquies, comma 3 lett. b) della legge RT 28/2005? Si devono aspettare ulteriori 180 giorni?
Dal momento che per il titolo abilitativo e la concessione di posteggio non è più prevista la sospensione di 180 giorni, in caso di subingresso, qualora la ditta cedente abbia il durc irregolare, il subentrante con durc regolare può lavorare? In caso di mancata regolarizzazione della posizione contributiva del dante causa si procedere comunque al pronunciamento della decadenza decorsi 180 giorni?.
Al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice del commercio avevamo già avviato un procedimento di sospensione e revoca di una SCIA itinerante per mancata presentazione delle informazioni di cui all’articolo 40bis, comma 6bis (l’operatore non era ancora iscritto al Registro delle Imprese). Questo perché il nostro regolamento comunale prevede come obbligatoria la presentazione di una specifico modulo con cui l’operatore deve dichiarare se è tenuto o meno all’iscrizione INPS/Inail. Essendo venuta meno questa causa di revoca come gestiamo tale procedimento?
Nel nostro territorio si svolgono ormai da molti anni alcune sagre che non riguardano prodotti alimentari tipici locali o tradizioni enogastronomiche particolari e che quindi non rientrano nella definizione di cui all’art. 47 lett. d) della legge RT 62/2018. Tali eventi devono essere interdetti oppure, visto il numero delle edizioni già effettuate, possono essere considerate ”tradizionali”?
Grazie
Virna Seravalle
La legge RT 62/2018 non prevede più la verifica annuale dei DURC per le imprese attive al 31 dicembre dell’anno precedente. Dal momento che tale adempimento è stato inserito nel regolamento comunale dobbiamo comunque continuare ad effettuarlo? L’art. 44, comma 2 dispone che i Comuni effettuino le verifiche della regolarità contributiva dei soggetti abilitati: il Comune, oltre ai controlli sulle SCIA, al momento del rilascio di autorizzazioni o in caso di subingresso può stabilire di effettuare controlli a scadenze precise, come il 31/03 di ogni anno?
[b]Io protendo per il NO per entrambe le domande anche se non vedo un’illegittimità se continui con i controlli periodici. Certo è che devi approvare un atto a contenuto generale che ne fissi le modalità in termini ragionevoli e imparziali. Il regolamento può sopravvivere ma è chiaro che le motivazioni per quella disposizione precisa sono venute meno, ora occorrerebbe che il Consiglio ne riverificasse l’opportunità. Data la genericità della norma regionale potresti trovare la via motivazionale per continuare con i controlli. Tuttavia (qui dico le mie ragione del NO), la materia DURC è statale così come lo sono le sanzioni in capo agli enti previdenziali. La “invasione” nell’ordinamento regionale deriva dal d.lgs. n. 114/98. La norma del 98 ci dice i limiti entro i quali regioni e comuni possono usare un quid non di loro competenza al fine di condizionare attività produttive il cui esercizio è, invece, nelle loro competenze. Ecco la disposizione del 114/98 (come inserita nel 2009):
[i]Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 (NDR itineranti e concessionari) sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite [u]le modalità attraverso le quali i comuni[/u], anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, [u]possono essere chiamati al compimento di attività di verifica[/u] della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali [/i]
Come vedi sono le Regioni stabilire le modalità con cui agiscono i comuni. Quindi, siccome adesso la Regione ha cassato il controllo periodico, ritengo che il comune debba allinearsi al dettato regionale. Rammenta che non sei il garante omnicomprensivo della legalità, stai solo attuando una verifica DURC che rappresenta comunque una cosa eccezionale rispetto alle tue competenze.[/b]
In caso di impresa non ancora iscritta al registri delle imprese la verifica si effettua trascorsi 180 giorni. In caso di esito negativo la SCIA (o la nuova autorizzazione) non è più soggetta alla revoca diretta già prevista dall’art. 40quinquies, comma 3 lett. b) della legge RT 28/2005? Si devono aspettare ulteriori 180 giorni?
[b]La revoca diretta non esiste più. Ora c’è la decadenza indicata dall’art. 127.
Relativamente alla SCIA, ora il dettato normativo è in linea con la legge 241/90. In caso di mancanza dei requisiti il comune, normalmente, non sospende l’attività ma ordina l’adeguamento ai requisiti legali dando un termine non inferiore a 30 gg. Nel caso del DURC il termine “non inferiore a 30 gg” diventa, ex lege, pari a 180 gg. Lo stesso dicasi per i provvedimenti: praticamente fai una comunicazione di avvio procedimento che porta i veri effetti decadenziali quando sono decorsi 180 gg dal momento della verifica.[/b]
Dal momento che per il titolo abilitativo e la concessione di posteggio non è più prevista la sospensione di 180 giorni, in caso di subingresso, qualora la ditta cedente abbia il durc irregolare, il subentrante con durc regolare può lavorare? In caso di mancata regolarizzazione della posizione contributiva del dante causa si procedere comunque al pronunciamento della decadenza decorsi 180 giorni?.
[b]Sì, mi pare una lettura corretta alla luce dei nuovi principi[/b]
Al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice del commercio avevamo già avviato un procedimento di sospensione e revoca di una SCIA itinerante per mancata presentazione delle informazioni di cui all’articolo 40bis, comma 6bis (l’operatore non era ancora iscritto al Registro delle Imprese). Questo perché il nostro regolamento comunale prevede come obbligatoria la presentazione di una specifico modulo con cui l’operatore deve dichiarare se è tenuto o meno all’iscrizione INPS/Inail. Essendo venuta meno questa causa di revoca come gestiamo tale procedimento?
[b]Trasformerei il procedimento (ancora in corso) adeguandolo alla nuova disciplina. Lo [i]jus superveniens[/i] impone una rilettura ragionevole in virtù degli effetti del provvedimento finale. Da dire che la verifica in tempo reale era già d’obbligo per quanto la norma regionale fosse ancorata a un dettato vecchio.[/b]
Nel nostro territorio si svolgono ormai da molti anni alcune sagre che non riguardano prodotti alimentari tipici locali o tradizioni enogastronomiche particolari e che quindi non rientrano nella definizione di cui all’art. 47 lett. d) della legge RT 62/2018. Tali eventi devono essere interdetti oppure, visto il numero delle edizioni già effettuate, possono essere considerate ”tradizionali”?
[b]
La norma regionale è vaga ma delle indicazioni le dà. La sagra è quella manifestazione finalizzata alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali o inseriti nell’archivio regionale dei prodotti tipici o certificati
Quindi se non sono “tipici locali” oppure non sono inseriti qua: http://prodtrad.regione.toscana.it/ allora non è una sagra e quindi non può essere la regione stessa dell’evento. Tutto il resto è somm.ne temporanea pura e come tale deve essere a servizio di un evento: prima c’è un evento e poi una somm.ne a servizio di quello. Magari puoi continuare a fare certe cose ma solo come "a servizio di un evento prioncipale. Per il resto occorrerebbe vedere caso per caso.[/b]