Buongiorno,
un agriturismo con aprtura stagionale può sospendere l'attività per il periodo indicato all'art. 11 lettera a della L.R. Toscana 30-2003?
Leggendo la norma sembrerebbe che la sospensione possa essere fatta solo da coloro che fanno attività annuale.
Inoltre, cosa si intende per chiusura temporanea, così come indicato alla lettera c dello stesso articolo?
Grazie
Direi di sì, nel senso che cambiano i temini ma il concetto è lo stesso sia per gli agriturismi con aperture annuli che per quelli con aperture stagionali.
Le strutture devono rispettare i periori di apertura indicati nella SCIA, se variano questi periodi devono comunicarlo al comune. Chiramente, se varia l'apertura annuale non può che essere una sospensione. Per le attività stagionali vige l'obbligo di rispettare il tetto del totale dei giorni indicati (molto probabilmente è un limite inderogabile dato dalla principlaità) ma, detto questo, possono modificare, diminuendo o permutanto, i giorni di apertura. Nulla osta affinchè Tizio spezzetti il periodo di apertura stagionale prevedendo dei periodi di chiusra fra un'apertura e un'altra.
La chiusra temporanea è sinonimo di sospensione e si verifica in base a aquello che Tizio ha indicato nella SCIA come giorni di apertura
Art. 11 - Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici
1. I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:
a) [b]iniziare l’attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della SCIA e non sospenderne l’esercizio per più di ventiquattro mesi nell’arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti[/b];
b) esporre al pubblico copia della SCIA di cui all’articolo 8;
c) [b]comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi[/b];
d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella SCIA;
e) rispettare i prezzi comunicati;
f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno, da cui risulti la classificazione attribuita;
g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.
Art. 25 - Sospensione e cessazione dell’esercizio delle attività agrituristiche
1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività stabiliti, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria, l’esercizio dell’agriturismo è sospeso con provvedimento del comune per un periodo da uno a trenta giorni.
2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall’articolo 24, comma 7, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell’esercizio per un periodo da uno a trenta giorni.
3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l’esercizio dell’agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l’esercizio dell’agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell’attività.
4. L’esercizio della attività agrituristica può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agrituristica non si sono adeguate entro i termini di cui all’articolo 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80.
5. E’ altresì disposta la cessazione dell’attività di agriturismo nei seguenti casi:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività agrituristica;
b) [b]qualora l’interessato abbia sospeso l’attività senza darne comunicazione al comune.[/b]
6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della l. 22.7.1975, n. 382).
7. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati alla provincia o gli enti di cui alla l.r. 37/2008 per l’eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.