un utente ha chiesto alla questura la licenza art.88 per VLT (ag. scommesse); al comune cosa compete? deve presentare una DIA?
premesso che il nostro Piano di Governo del Territorio PGT per l'apertura di sale di ritrovo e da gioco vieta alcune zone del territorio e prevede distanze ed alcuni limiti (es. standard urbanistici, superficie del locale non inferiore a 100mq e superiore a 150 al netto delle superfici dei servizi igienici ed altri locali, ecc....)
questa attività è da equiparare a sala giochi?
grazie
un utente ha chiesto alla questura la licenza art.88 per VLT (ag. scommesse); al comune cosa compete? deve presentare una DIA?
[color=red]Se si tratta di una SALA GIOCHI sì. Se invece è una agenzia di scommesse allora no, basta l'art. 88 della Questura.[/color]
premesso che il nostro Piano di Governo del Territorio PGT per l'apertura di sale di ritrovo e da gioco vieta alcune zone del territorio e prevede distanze ed alcuni limiti (es. standard urbanistici, superficie del locale non inferiore a 100mq e superiore a 150 al netto delle superfici dei servizi igienici ed altri locali, ecc....)
questa attività è da equiparare a sala giochi?
[color=red]Dalla formulazione che mi riporti direi di sì, trattandosi di sala da gioco. Quindi valgono tali limitazioni anche se fosse una attività non soggetta ad adempimenti comunali[/color]
Per ulteriore chiarimento.... significa che l'interessato ottiene la licenza dalla Questura art. 88 tulps, ma per insediarsi a Pandino i locali devono rispettare i vincoli del nostro PGT? Riportiamo l'art. per maggiore chiarezza.
grazie
claudia
Art.14 Sale di ritrovo e da gioco
1. Le sale giochi possono essere attivate esclusivamente in locali aventi le caratteristiche previste dalle
presenti disposizioni e siano conformi dei titoli abilitativi riguardanti la destinazione d’uso; è necessario
rispettare localmente:
o il contingentamento: ai fini del rilascio dell’autorizzazione per nuovi esercizi o il trasferimento
di sede di quelli esistenti, il territorio comunale viene suddiviso in due zone così articolate:
Zona 1 Centro Area delimitata nei suoi confini dalle
circonvallazioni A, B, C, D (ambo i fronti)
Zona 2 Resto del territorio comunale del
capoluogo
Zona 3 Gradella
Zona 4 Nosadello
o il trasferimento di una sala giochi da una zona all’altra del territorio comunale è ammesso se
avviene all’interno della stessa zona o dal centro verso l’esterno. E’ vietato dall’esterno verso il
centro.
COPRAT Soc. Coop. Venetoprogetti
Mantova San Vendemiano (TV)
Data 15/04/2010 File 2010-02-04 NTA FINALI Pag. 100 di 117
o le distanze minime fra le varie sale giochi: la distanza minima da altra sala giochi già esistente
(indipendentemente dalla zona) è fissata in mt. Lineari 500;
o le distanze minime con strutture: la distanza minima da caserme, ospedali, case di cura, camere
mortuarie, case di riposo, oratori, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto, da scuole
di ogni ordine e grado è fissata in mt. 500;
o le distanze minime con i pubblici esercizi: la distanza minima dai pubblici esercizi (bar, ristoranti,
etc…) è fissata in mt. 300;
o le caratteristiche del locale:
- la superficie del locale non può essere inferiore a 100 mq. e superiore a mq. 150, al
netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso
quali: sala gioco delle carte, freccette, uffici o magazzino, attività complementari;
- il locale non sia ubicato in, o confinante con, edifici di civile abitazione;
- le sale giochi non siano all’interno del centro (Zona 1);
- i locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere
architettoniche, per quanto riguarda l’accessibilità e devono rispettare i parametri
nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;
- gli standard urbanistici sono fissati al 200% della S.l.p; devono essere individuati
all’interno della proprietà e non sono monetizzabili.
- la superficie occupata dai giochi non deve superare il 50% della superficie
calpestabile (superficie pavimento) complessiva, computata al netto della superficie
dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali: sala gioco delle
carte, freccette, uffici o magazzino, attività complementari;
- nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche
come attività secondaria e complementare attraverso distributori automatici. La
superficie occupata dagli stessi non deve essere superiore ad un quinto (1/5) della
superficie non occupata dai video giochi.
La cosa cambia in quanto la disposizione che mi hai riportato si riferisce ESCLUSIVAMENTE alle sale giochi comunali e quindi se il soggetto è un art. 88 e basta NON deve rispettare i parametri previsti dal regolamento e neanche quelli urbanistico-edilizi specifici (dovrà rispettare ovviamente quelli generali sulla destinazione d'uso e gli altri requisiti igienico-strutturali).
P.S.
TI consiglio di modificare il regolamento a mio avviso illegittimo in vari punti su distanze e parametri
Consiglio di Stato: i comuni possono limitare gli orari delle sale giochi
http://buff.ly/1ulbcpm